Cassazione Penale, Sentenza n. 49670/2022 del 30/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che, in giudizio abbreviato, aveva confermato la condanna per rapina e l'aumento di pena per continuazione con altro reato già giudicato irrevocabile. Denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la Corte avrebbe errato nel ritenere applicata nel processo pregresso la recidiva reiterata, per cui l'aumento di pena avrebbe dovuto essere determinato in misura inferiore ai sensi dell'art. 81, quarto comma, c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha ritenuto manifestamente infondato. Ha osservato che il richiamo all'art. 81, quarto comma, c.p. è stato fatto solo come parametro integrativo e che l'aumento per continuazione è stato adeguatamente motivato non solo con i gravi e specifici precedenti penali, ma anche con le modalità particolarmente brutali della rapina (la vittima era stata colpita ripetutamente). Per tali ragioni la valutazione del giudice di merito è stata ritenuta congrua. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata.
Norme richiamate
art. 81, quarto comma, cod. pen.
La norma è stata richiamata come criterio integrativo per valutare la congruità dell'aumento in continuazione; tuttavia la Corte ha ritenuto legittimo un aumento maggiore sulla base di specifici precedenti penali e delle modalità particolarmente crude del fatto.
Massime di principio
- La Cassazione verifica soprattutto errori di diritto o motivazioni manifestamente carenti: contestazioni generiche senza confronto puntuale con le argomentazioni del giudice di merito sono destinate a fallire.
- L'art. 81, quarto comma, c.p. può essere richiamato come parametro per quantificare l'aumento in continuazione, ma non esclude che il giudice del merito incrementi la pena per ragioni concrete quali gravità del fatto e specifici precedenti.
- Per contestare l'applicazione della recidiva o della recidiva reiterata è necessario provare che tale statuizione sia effettivamente intervenuta nel giudizio precedente; affermazioni generiche non valgono.
- Le modalità particolarmente aggravanti dell'evento (es. violenza ripetuta sulla vittima) giustificano, se adeguatamente motivate, un aumento della pena anche oltre la misura minima auspicata dall'appellante.
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma alla Cassa delle Ammende proporzionata al suo grado di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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