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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43619/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto la revoca del provvedimento con cui il Pubblico Ministero aveva dato corso all'esecuzione di una pena definitiva (1 anno e 4 mesi) sospesa il 12/01/2024 per consentire la presentazione di una domanda di misura alternativa. Il difensore ha depositato la domanda di misura alternativa il 19/03/2024. Il PM ha ritenuto la domanda tardiva e ha revocato la sospensione il 26/03/2024. Il Tribunale di Milano ha confermato la revoca considerando che il provvedimento di sospensione era stato notificato al difensore il 1/02/2024 e ritenendo quindi decorso il termine di 30 giorni previsto dall'art. 656 comma 5 c.p.p.; inoltre il Tribunale ha ritenuto che la presentazione della domanda con elezione di domicilio dimostrasse la conoscenza del provvedimento anche da parte del condannato. Il ricorso in Cassazione contestava l'erronea applicazione del principio delle Sezioni Unite n. 46387/2021, sostenendo che la sospensione non era mai stata notificata al condannato e che quindi il termine dei 30 giorni non poteva decorrere fino alla seconda notificazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato il principio secondo cui, quando la notifica deve essere effettuata sia al difensore sia al condannato, il termine di decadenza decorre dall'ultima notificazione. Poiché risulta pacifico che il provvedimento non era mai stato notificato al condannato, il termine dei 30 giorni non era ancora iniziato e la domanda del difensore del 19/03/2024 è da ritenersi tempestiva. La Corte ha precisato che l'elezione di domicilio contenuta nella domanda, anche se potenzialmente equipollente alla notifica, produce effetto solo con il deposito della domanda e non può sostituire una notifica precedente al condannato. Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, ha disposto il ripristino della sospensione del titolo in attesa della decisione sulla misura alternativa e ha ordinato l'immediata scarcerazione del condannato, se non detenuto per altra causa; ha altresì disposto la comunicazione al Procuratore Generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 656 comma 5 cod.proc.pen.

    art. 656 comma 5 cod.proc.pen.

    Stabilisce il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda di misura alternativa a seguito della sospensione dell'ordine di esecuzione; la Corte interpreta che il termine decorre dall'ultima notificazione quando la notifica deve essere fatta sia al difensore sia al condannato.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 46387/2021

    Sentenza Sezioni Unite n. 46387 del 2021

    Principio applicato: anche nel procedimento esecutivo vale la regola per cui, se l'atto deve essere notificato a due soggetti (condannato e difensore), il termine di decadenza decorre dalla data della seconda (ultima) notificazione.

  • art. 626 cod.proc.pen.

    Norma procedurale richiamata per la comunicazione al Procuratore Generale in sede per gli adempimenti di competenza a seguito dell'annullamento senza rinvio.

Massime di principio

  • Se un atto deve essere notificato sia al difensore sia al condannato, il termine di decadenza decorre dall'ultima notificazione: fino a quella data il termine non inizia a decorrere.
  • La presentazione di una domanda da parte del difensore contenente l'elezione di domicilio produce effetti dal momento del deposito e non può sostituire una notifica preventiva al condannato quando la legge richiede la doppia notifica.
  • In mancanza della notifica al condannato, una domanda di misura alternativa depositata entro 30 giorni dall'ultima notificazione (o prima che questa sia effettuata) deve essere ritenuta tempestiva e sospende l'esecuzione del titolo.
  • Se la mancata notifica al condannato comporta l'illegittimità dell'esecuzione, la Cassazione può annullare senza rinvio e disporre la immediata scarcerazione se non sussistono altre cause di detenzione.
  • È importante verificare sempre l'effettiva notifica degli atti sia al difensore sia al condannato quando si affrontano termini di decadenza con pluralità di destinatari; l'elezione di domicilio del difensore non sostituisce automaticamente la notifica al condannato.

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