Cassazione Civile, Ordinanza n. 34732/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella esattoriale e, dopo la riforma della decisione di primo grado favorevole al contribuente da parte della Commissione tributaria regionale, ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Nel corso del giudizio di legittimità ha poi depositato memoria dichiarando di rinunciare al ricorso, rappresentando di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo prevista dal d.l. n. 193 del 2016, art. 6, e di aver effettuato il versamento dell’importo dovuto. L’Amministrazione finanziaria ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha preso atto che il ricorrente era stato ammesso alla procedura di definizione agevolata e che aveva eseguito il pagamento richiesto. Ha quindi ritenuto che la definizione agevolata, accompagnata dall’adempimento delle relative condizioni e dalla rinuncia ai giudizi pendenti insita nell’adesione, determinasse l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Ha dichiarato estinto il giudizio e ha compensato integralmente le spese tra le parti. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, non essendo la fattispecie riconducibile ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
d.l. n. 193 del 2016, art. 6
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata comporta l’impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi definibili; se l’adesione è seguita dal pagamento, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto.
L. n. 225 del 2016
Norma di conversione del d.l. n. 193 del 2016, richiamata come base della definizione agevolata.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46
La definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, una volta rispettate le condizioni di adempimento, determina l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate.
cod. proc. civ., art. 391, comma 2
La regola sulle spese in caso di rinuncia al ricorso non si applica nella fattispecie, perché contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
L’ulteriore contributo unificato non è dovuto, perché la misura ha natura eccezionale e si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3
In caso di estinzione del giudizio tributario, le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Massime di principio
- L’adesione del contribuente alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, quando sia accompagnata dal pagamento dell’importo dovuto, determina la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio pendente sul medesimo carico.
- Nel giudizio di cassazione tributaria, la rinuncia al ricorso può desumersi in modo inequivoco dalla domanda di ammissione alla definizione agevolata, poiché l’adesione implica l’impegno a rinunciare ai giudizi relativi ai carichi definibili.
- La disciplina delle spese nel giudizio estinto per definizione agevolata segue la regola speciale del processo tributario e non la regola generale sulla rinuncia al ricorso, in coerenza con la finalità deflattiva dell’istituto.
- L’ulteriore contributo unificato è applicabile solo nei casi espressamente previsti dalla legge e non può essere esteso in via interpretativa a ipotesi diverse da rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
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