Cassazione Civile, Ordinanza n. 06025/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un autista, con qualifica di operatore di esercizio nel settore autoferrotranvieri, che aveva lavorato per una prima società e poi per la società subentrata. Il lavoratore chiedeva il risarcimento delle somme asseritamente dovute per il mancato godimento di riposi settimanali e domenicali o per il godimento di riposi ridotti nel periodo 1 gennaio 2008-31 dicembre 2010, deducendo che l’organizzazione dei turni avesse violato norme inderogabili sulla durata del riposo e sulla tutela della salute psico-fisica del conducente. La corte di merito, in sede di rinvio, aveva riconosciuto soltanto una parte del credito, escludendo l’applicazione della disciplina europea sul trasporto su strada perché i percorsi erano composti da tratte e fermate che, secondo quella lettura, facevano venir meno la natura di servizio di lunga percorrenza. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, da un lato, nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 112, 113 e 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.; dall’altro, violazione e falsa applicazione della normativa nazionale e unionale sui tempi di guida e riposo degli autisti, sostenendo che la presenza di fermate intermedie non escluda l’applicazione del regolamento europeo né la tutela rafforzata invocata, con conseguente erronea riduzione del danno liquidato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto non condivisibile l’interpretazione della corte territoriale secondo cui le fermate di servizio in tratte superiori a 50 km farebbero perdere al trasporto la natura di servizio a lunga percorrenza e quindi l’applicabilità del Regolamento CE n. 561/2006. Richiamando l’interpretazione della Corte di giustizia UE e un precedente conforme della stessa Cassazione, ha affermato che la nozione di percorso non superiore a 50 km va riferita all’itinerario di linea stabilito dall’impresa di trasporto nel suo complesso, mentre le fermate per salita/discesa passeggeri e per emissione dei titoli di viaggio non interrompono il periodo di guida né fanno venir meno la disciplina speciale. Poiché la sentenza impugnata aveva già ritenuto corretti i conteggi del lavoratore e congrui i criteri di liquidazione del danno da usura psico-fisica, non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto: la Corte ha quindi cassato la sentenza e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha condannato le società al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 12.658,62 oltre accessori di legge, con condanna alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Invocato come fondamento dei motivi di ricorso per nullità della sentenza e per violazione di legge.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente.
Richiamati per denunciare la nullità della sentenza e il difetto di motivazione.
Richiamato in relazione alla motivazione apparente.
R.D.L. n. 2328/1923
Invocato nel secondo motivo come normativa sulla disciplina del trasporto/autisti.
L. n. 138/1958
Invocata nel secondo motivo come disciplina dei riposi e dei tempi di lavoro.
Regolamento CE n. 561/2006
artt. 1, 2, 3, 4, 7, 8; artt. 6-9; art. 3, lettera a); art. 6, paragrafo 3
La Corte afferma che, per i servizi di linea rientranti nel suo ambito, la nozione di percorso non superiore a 50 km va intesa come itinerario di linea complessivo stabilito dall’impresa; le fermate intermedie non interrompono il periodo di guida né fanno perdere la disciplina di tutela rafforzata.
Reg. CE n. 684/92
Richiamato dal ricorrente quale norma integrativa della disciplina comunitaria sul trasporto di persone.
L. n. 285/1992
Richiamata dal ricorrente come ulteriore fonte normativa applicabile.
Usato per decidere la causa nel merito, essendo non necessari ulteriori accertamenti in fatto.
art. 36 Cost.
Richiamato in ricorso come parametro dei diritti indisponibili e della tutela dei riposi.
Richiamato nel ricorso come norma posta a fondamento dell’azione risarcitoria; il testo non consente di chiarirne ulteriormente il significato applicato.
Richiamato nelle conclusioni di merito per sostenere la solidarietà tra le società convenute in relazione alla successione nel rapporto di lavoro.
Massime di principio
- Nel trasporto di persone su linea, ai fini dell’applicazione della disciplina europea sui tempi di guida e di riposo, il requisito del percorso non superiore a 50 chilometri va riferito all’itinerario di linea nel suo complesso e non alla distanza effettivamente percorsa dal singolo autista nel turno o alla presenza di fermate intermedie.
- Le fermate di servizio per salita e discesa dei passeggeri e per le operazioni accessorie di esercizio non interrompono il periodo di guida e non mutano la natura del servizio ai fini della tutela speciale prevista dal regolamento europeo.
- Quando la corte di merito ha già accertato i fatti rilevanti e ha ritenuto corretti i conteggi del credito, la Cassazione può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c. senza rinvio.
- In presenza di un errore di diritto sulla normativa applicabile alla quantificazione del danno da mancato riposo o da usura psico-fisica, la Cassazione può cassare la decisione e rideterminare direttamente il credito se non occorrono nuovi accertamenti istruttori.
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