Cassazione Penale, Sentenza n. 26721/2023 del 20/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che aveva in parte riformato la sentenza di primo grado rideterminando pene, dichiarando estinzioni o improcedibilità per taluni capi, assolvendo altri e confermando la partecipazione e direzione di un'associazione per delinquere. Le doglianze principali erano: insufficiente o contraddittoria motivazione (art.129 c.p.p.) su proscioglimenti e circostanze, erronea applicazione o mancata esclusione della recidiva (art.99 c.p.), vizi di motivazione e di fatto circa la sussistenza dell'associazione per delinquere (art.416 c.p.) e del relativo ruolo degli imputati, errata valutazione di responsabilità per singoli reati (truffa, ricettazione), diniego delle attenuanti generiche (artt.62-bis e 133 c.p.), illegittima revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena (richiamata sentenza di applicazione ex art.444/445 c.p.p.), questioni di prescrizione e contestazioni procedurali relative all'ammissione del concordato in appello (art.599-bis c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei ricorsi (Pace Giuseppe, Pace Demis, Bevilacqua Maria, Mesoraca Ippolito, Carabetta Francesco, Mesoraca Stefania) per motivi vari (motivi non consentiti, genericità, mancanza di devoluzione delle questioni). Ha però accolto parzialmente i ricorsi di: a) Grimeh El Mostafa: la Suprema Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla revoca, da parte della Corte territoriale, del beneficio della sospensione condizionale concesso con sentenza di applicazione della pena (Tribunale di Torino 31/01/2006), annullando la revoca operata in appello (eliminando la revoca del beneficio) e dichiarando che la revoca potrà essere valutata dal giudice dell'esecuzione se ne ricorrano i presupposti; b) Mesoraca Cosimo Damiano: la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla mancata adeguata motivazione sul proseguimento della partecipazione all'associazione oltre il 2010 e ha annullato la sentenza limitatamente a tale periodo, rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo esame sul punto. Per i ricorsi dichiarati inammissibili la Cassazione ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende; infine la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio nei punti indicati dalla Corte.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Limita in Cassazione i motivi ammessi contro le sentenze pronunciate a seguito di concordato in appello: sono consentite impugnazioni solo su formazione della volontà della parte di accedere al concordato, consenso del pubblico ministero e contenuto difforme della pronuncia.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiesta motivazione sul proscioglimento; contestazioni relative alla mancata valutazione di condizioni di proscioglimento non sono ammissibili in Cassazione se sono motivate questioni rinunciate con il concordato.
art. 99 cod. pen.
Regola la recidiva; la Corte richiede motivazione specifica che metta in relazione i precedenti con il fatto in esame per rilevare la maggiore pericolosità e la recidiva specifica o reiterata.
art. 416 cod. pen.
Delitto di associazione per delinquere: la sentenza di merito è stata ritenuta adeguatamente motivata quando emergono struttura, mezzi e carattere indeterminato del programma criminoso; i vincoli familiari non escludono la configurabilità dell'associazione.
art. 63, comma 4, cod. pen.
Aumento facoltativo di pena per ruolo apicale o particolare gravità: la Corte territoriale deve motivare l'attribuzione dell'aumento; nel caso era stata fornita motivazione, anche se limitata.
artt. 62-bis e 133 cod. pen.
Circostanze attenuanti generiche e criteri di determinazione della pena: il riconoscimento richiede elementi positivi di personalità o di minor offensività; il giudice del merito ha ampia discrezionalità purché motivi non contraddittori.
art. 445 cod. proc. pen.
Estinzione del reato per sentenza di applicazione della pena (patteggiamento): la circostanza della prescrizione o dell'estinzione non esclude automaticamente la rilevanza della condanna ai fini della valutazione della pericolosità e della recidiva.
art. 164, comma 4 e art. 168, comma 3 cod. pen.
Condizioni ostative alla sospensione condizionale della pena e poteri di revoca: la Cassazione ha precisato che la revoca della sospensione condizionale per vizio dell'art.164(4) non può essere compiuta d'ufficio dalla Corte d'appello senza gli accertamenti richiesti e l'acquisizione dei fascicoli; la revoca implicante valutazioni di fatto/diritto collegate a sentenze definitive resta di competenza del giudice dell'esecuzione salvo particolari condizioni.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sui rimborsi spese per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati: la Corte ha condannato gli appellanti inammissibili al pagamento delle spese e ad una somma a titolo di ammenda.
art. 163 cod. pen.
Beneficio (es. indulto o attenuante premiale) menzionato nel caso come revocato dalla Corte d'appello e oggetto di censura in Cassazione.
Massime di principio
- Ricorso in Cassazione dopo un concordato in appello (art.599-bis c.p.p.) è strettamente limitato: non si possono sollevare questioni che le parti hanno rinunciato a contestare in sede di concordato; i motivi ammessi sono quelli relativi alla formazione della volontà, al consenso del P.M. e al contenuto difforme della pronuncia.
- Il riconoscimento della recidiva richiede una motivazione concreta e specifica che colleghi i precedenti penali al fatto in esame (art.99 c.p.); il giudice deve spiegare in che misura i precedenti dimostrino la persistenza dell'inclinazione a delinquere.
- La configurabilità dell'associazione per delinquere si basa su elementi probatori concreti: organizzazione anche minima di uomini e mezzi, possibilità di realizzare un numero indeterminato di reati, stabilità dei rapporti tra i partecipi; i vincoli familiari non escludono ma possono aggravare il quadro probatorio.
- Le circostanze attenuanti generiche (art.62-bis e art.133 c.p.) richiedono elementi positivi della personalità o della minor offensività del fatto; il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione purché motivi in modo non contraddittorio.
- La revoca della sospensione condizionale concessa con altra sentenza irrevocabile per vizi legati all'art.164, comma 4, c.p. non è automatica in sede di appello: il giudice che intende revocare deve effettuare gli accertamenti necessari, acquisire il fascicolo e rispettare i limiti tra poteri dichiarativi e valutativi (competenza del giudice dell'esecuzione per valutazioni di merito sull'opportunità della revoca).
- Sul punto della durata/cessazione della partecipazione ad un reato 'in forma aperta' (associazione senza data di cessazione) il giudice d'appello deve rispondere specificamente alle doglianze che ne contestino la persistenza nel tempo; in mancanza di adeguata motivazione il giudizio deve essere annullato e rinviato.
- In Cassazione non è possibile introdurre per la prima volta ragioni di ricorso che non siano state dedotte in appello (divieto di 'mutazione' della devoluzione); le nuove questioni attengono all'ordine delle impugnazioni e possono portare all'inammissibilità.
- Ricorsi generici o che non confrontano criticamente la dettagliata motivazione di merito saranno spesso dichiarati inammissibili; occorre specificità, contestazione puntuale e indicazione degli elementi di diritto o di fatto viziati.
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