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Sentenza

Sentenza del 10/01/2018 n. 96 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Giudizio di inidoneità ed insufficienza delle prove prodotte dal contribuente - Revocazione della sentenza per errore di fatto - Inammissibilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha sostenuto che la sentenza fosse viziata da un errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., perché il giudice avrebbe ritenuto inidonee e insufficienti le prove prodotte in giudizio. La censura, tuttavia, riguardava la valutazione dell'efficacia e della sufficienza delle prove, non una svista materiale o un'errata percezione immediata di un dato risultante dagli atti.

La decisione

La revocazione è stata dichiarata inammissibile. L'errore di fatto revocatorio ricorre soltanto quando il giudice abbia percepito erroneamente la realtà processuale o abbia ignorato un fatto decisivo risultante direttamente dagli atti, senza compiere valutazioni giuridiche o probatorie. La contestazione dell'idoneità e della sufficienza delle prove costituisce invece un errore di giudizio, eventualmente deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., ma non tramite revocazione.

Norme richiamate

  • Art. 395, n. 4, codice di procedura civile

    errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa

    L'errore di fatto revocatorio consiste in una svista materiale o in un'errata percezione della realtà processuale, immediatamente rilevabile dagli atti e decisiva per la decisione. Non comprende la diversa valutazione delle prove o l'interpretazione giuridica dei fatti.

  • Art. 360, codice di procedura civile

    Le contestazioni relative alla valutazione delle prove e alla correttezza del ragionamento decisorio devono essere fatte valere, nei limiti consentiti, mediante ricorso per cassazione e non con il rimedio della revocazione per errore di fatto.

  • Art. 64, d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario disciplina il rimedio della revocazione delle sentenze, collegandolo ai presupposti previsti dal codice di procedura civile.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto è ammessa solo per una svista oggettiva, immediatamente verificabile dagli atti, come l'affermazione dell'inesistenza di un documento che invece è presente e decisivo.
  • Non costituisce errore di fatto revocatorio la doglianza secondo cui il giudice avrebbe valutato male, in modo insufficiente o non convincente le prove prodotte.
  • La distinzione fondamentale è tra errore percettivo, che può giustificare la revocazione, ed errore di giudizio o di valutazione probatoria, che deve essere dedotto con i mezzi ordinari di impugnazione, ove consentiti.
  • Prima di proporre revocazione occorre verificare che il fatto erroneamente percepito sia decisivo, non controverso e rilevabile direttamente dagli atti senza necessità di una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • Se per dimostrare il vizio è necessario sostenere che una prova avrebbe dovuto essere considerata più attendibile o sufficiente, si tratta normalmente di una critica alla motivazione o al giudizio del giudice, non di un errore di fatto revocabile.

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