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Sentenza

Sentenza del 13/06/2016 n. 763 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

ACCERTAMENTO- Cessioni intracomunitarie - Onere della prova di un consolidato preesistenterapporto commerciale - Spetta alla società venditrice (art. 41 del D.L.vo n.331/93). IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - Cessioni intracomunitarie - Obbligo peril venditore di verificare la sussistenza e la validità del numero diidentificazione attribuito al cessionario - Sussiste - Società acquirentecessata - Operazione commerciale inesistente - Recupero iva- E' legittimo (art.41 del D.L.vo n. 331/93). E' oneredella società venditrice fornire prova di un consolidato rapporto commercialecon la società acquirente a conferma dell'effettività delle cessioniintracomunitarie Per le cessioni intracomunitarie disciplinate dall'art. 41 delD.L:vo n. 331/93 la società venditrice ha l'obbligo di verificare lasussistenza e la validità del numero d'identificazione attribuito alcessionario: l' omissione di tale verifica in presenza di società acquirentecessata porta a ritenere inesistente l'operazione commerciale e legittimo ilrecupero dell'iva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione della società venditrice è stata respinta. È stato ritenuto legittimo il recupero dell’IVA da parte dell’Amministrazione finanziaria, poiché la venditrice non aveva assolto l’onere probatorio sull’effettività delle cessioni intracomunitarie e aveva omesso i necessari controlli sul numero di identificazione IVA del cessionario.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’effettività di cessioni intracomunitarie non assoggettate a IVA ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 331/1993. La società venditrice sosteneva la validità delle operazioni, ma non aveva fornito prova sufficiente di un consolidato rapporto commerciale con la società acquirente né aveva verificato la sussistenza e la validità del numero di identificazione IVA del cessionario. Quest’ultimo risultava cessato, elemento indicativo dell’inesistenza delle operazioni commerciali.

Norme richiamate

  • Art. 41 del D.Lgs. n. 331/1993

    Disciplina le cessioni intracomunitarie non imponibili e impone al cedente di dimostrare l’effettività dell’operazione e la sussistenza dei presupposti che giustificano il trattamento IVA agevolato.

Massime di principio

  • Nelle cessioni intracomunitarie il venditore deve conservare elementi concreti che dimostrino l’effettiva esistenza e realizzazione dell’operazione, inclusa la documentazione commerciale, contabile e di trasporto.
  • È necessario verificare preventivamente la validità del numero di identificazione IVA del cliente comunitario e conservare la prova della verifica.
  • La cessazione o inattività del cessionario, unita all’assenza di controlli e di una documentazione commerciale solida, può far presumere l’inesistenza dell’operazione e legittimare il recupero dell’IVA.
  • Il trattamento di non imponibilità non deriva dalla sola emissione della fattura o dall’indicazione di una partita IVA estera: il cedente deve dimostrare la reale cessione dei beni a un soggetto comunitario effettivamente esistente.

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