Cassazione Civile, Sentenza n. 3855/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Equitalia impugnava la sentenza della CTR Lombardia che aveva rigettato il suo appello avverso la decisione della CTP di Milano che aveva annullato una cartella di pagamento per nullità, ritenendo nullo il prodromico avviso di accertamento per mancata notifica. Equitalia deduceva in particolare violazione delle norme sulla sospensione del processo (art. 295 e 337 c.p.c.) sostenendo che la sentenza che aveva annullato l'avviso (n.10649/14) non fosse passata in giudicato essendo stata impugnata e che quindi la CTR avrebbe dovuto sospendere il processo, e censurava inoltre la mancata integrazione del contraddittorio chiamando in causa l'ente impositore (Agenzia delle Entrate).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Equitalia. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla sospensione: la sospensione ex art. 337 c.p.c. è facoltativa (a differenza dell'art. 295 c.p.c.) e il giudice di merito può decidere di proseguire il giudizio anche se la causa pregiudicante è stata decisa in primo grado ma non ancora passata in giudicato. Quanto alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, la Corte ha affermato che la legittimazione passiva spetta all'ente impositore e non al concessionario, e che il concessionario può chiamare in causa l'ente ai sensi dell'art. 39 d.lgs. 112/1999 (litis denuntiatio); il giudice non è tenuto d'ufficio a integrare il contraddittorio e la mancata allegazione da parte della ricorrente dell'istanza di chiamata o dei relativi atti rende inammissibile la censura. Nessuna pronuncia sulle spese (l'intimata non ha svolto difese). La Corte dà atto anche dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo previsto dal DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
La Corte ricorda che l'art. 295 prevede la sospensione necessaria solo quando nessuna delle due cause collegate abbia ancora una sentenza di merito; non applicabile nel caso in cui la causa pregiudicante sia già stata decisa in primo grado.
art. 337 c.p.c.
Interpretato come norma che conferisce al giudice la facoltà (non l'obbligo) di sospendere il processo se una parte invoca l'autorità di una sentenza a sé favorevole e non definitiva; quindi la sospensione è discrezionale.
art. 2909 c.c.
Non risulta un'interpretazione specifica nel testo della sentenza; la censura relativa non è sviluppata dalla Corte nel corpo della decisione.
art. 49 d.lgs. n. 546/1992
La Corte richiama l'art.49 nel quadro del contenzioso tributario e dell'operatività delle norme processuali sulla sospensione, segnalando la modifica normativa intervenuta con il d.lgs. n.156/2015 che ha inciso sull'applicabilità dell'art.337 nel processo tributario.
art. 9 comma 1 lett. u) d.lgs. n. 156/2015
Richiamato come fonte delle modifiche che hanno inciso sulla disciplina della sospensione nel processo tributario; la Corte usa tale riferimento per delimitare l'ambito temporale di applicazione delle regole.
art. 23 comma 3 d.lgs. n. 546/1992
Non è stata riconosciuta dalla Corte una violazione riconducibile a questa disposizione in relazione all'obbligo di integrare il contraddittorio; la decisione ricorda che la legittimazione passiva è dell'ente impositore.
art. 59 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato tra le norme contestate ma la Corte non ravvisa violazione: in materia di impugnazione della cartella la competenza e la legittimazione vanno interpretate come già descritte (ente impositore titolare del credito).
art. 39 d.lgs. n. 112/1999
Interpretato come disciplina della chiamata in causa da parte del concessionario: la chiamata ha natura di 'litis denuntiatio', serve a rendere edotto l'ente impositore e il concessionario non necessita di autorizzazione giudiziale per chiamarlo in causa.
art. 106 c.p.c.
La Corte ricorda che la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa deve essere valutata alla stregua dell'art.106 c.p.c., con valutazione discrezionale del giudice di primo grado, non sindacabile in cassazione salvo abusi.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per disporre l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso (conseguenza amministrativa del rigetto).
Massime di principio
- Se in due giudizi esiste una pregiudizialità e il giudizio pregiudicante è stato deciso in primo grado (anche se non definitivo), il giudice del giudizio 'pregiudicato' può proseguire il processo: la sospensione ai sensi dell'art. 337 c.p.c. è facoltativa, mentre l'art. 295 c.p.c. trova applicazione solo se in entrambe le cause non è stata ancora pronunciata alcuna sentenza di merito.
- In tema di impugnazione di cartelle esattoriali per mancata notifica dell'atto impositivo presupposto, il contribuente può agire indifferentemente contro l'ente impositore o contro il concessionario; la legittimazione passiva principale è dell'ente impositore, mentre il concessionario, se citato, ha l'onere di chiamare in causa l'ente se vuole escogitare la responsabilità dell'ente stesso.
- La chiamata in causa dell'ente impositore da parte del concessionario (art.39 d.lgs.112/1999) ha natura di litis denuntiatio: non richiede un'autorizzazione preventiva del giudice e serve a informare l'ente della lite affinché possa eventualmente intervenire.
- Chi eccepisce la mancata integrazione del contraddittorio o afferma di aver richiesto autorizzazione alla chiamata in causa deve documentare precisamente in quale atto e in quale fase ciò sia avvenuto; la mera asserzione senza atti probatori rende la censura inammissibile.
- Le decisioni del giudice di merito sulla discrezionalità relativa alla autorizzazione alla chiamata in causa (art.106 c.p.c.) e sulle sospensioni processuali (art.337 c.p.c.) sono difficilmente sindacabili in cassazione se motivate e non manifeste abusi.
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