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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7476/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società proprietaria di un parco eolico ha presentato una nuova rendita catastale tramite DOCFA escludendo il valore delle torri tralicciate (50 m), ritenute componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo e quindi escluse dalla stima ai sensi dell'art. 1, co. 21, l. n. 208/2015. L'Agenzia delle Entrate ha rettificato la rendita includendo il valore delle torri come parte essenziale dell'aerogeneratore. In primo grado la CTP di Avellino aveva dato ragione alla società; la CTR di Salerno aveva riformato ritenendo le torri costruzioni rilevanti ai fini catastali. La contribuente ha impugnato in Cassazione sostenendo che la CTR ha erroneamente interpretato l'art.1, co.21 l.208/2015 e altre doglianze processuali e probatorie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello dell'Agenzia (primo motivo) e ha invece accolto il secondo motivo di ricorso della contribuente: ha ritenuto che, alla luce dell'art. 1, co.21, l. n. 208/2015, debbano essere esclusi dalla determinazione della rendita catastale i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo anche se strutturalmente connessi o imbullonati al suolo; la consistenza fisica o l'ancoraggio non è decisiva, rileva la strumentalità al processo produttivo. Di conseguenza la sentenza della CTR è cassata nella parte rilevante e la causa è rinviata alla CTR di II grado della Campania in diversa composizione affinché determini la rendita escludendo il valore delle torri, con statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 21, legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016)

    A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo

    La Corte interpreta la norma nel senso che l'esclusione riguarda gli elementi strumentali al processo produttivo indipendentemente dal fatto che siano o meno infissi stabilmente al suolo: conta la funzionalità al processo produttivo, non la consistenza fisica o l'ancoraggio

  • art. 1-quinquies, decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44

    Norma di interpretazione autentica antecedente che aveva incluso nelle rendite catastali elementi mobili 'connessi' per realizzare un unico bene complesso; richiamata per spiegare il precedente quadro normativo superato dalla L. 208/2015

  • art. 1, comma 244, legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015)

    Norma che aveva richiamato istruzioni e prassi amministrativa che ampliavano il computo della rendita includendo elementi impiantistici; la Corte segnala il cambio di orientamento con la L. 208/2015

  • art. 53, d.lgs. n. 546/1992

    Riferimento processuale relativo alla inammissibilità dell'appello per difetto di specificità: la Corte ricorda l'interpretazione restrittiva della norma e ritiene comunque efficace l'appello dell'Agenzia perché esprimeva volontà di contestare la decisione

  • art. 7, legge n. 212/2000

    Citata tra i motivi di impugnazione relativi a motivazioni delle rettifiche catastali; la Corte non ha ritenuto decisivi gli altri motivi una volta accolto il motivo principale

  • art. 2687 cod. civ.

    Riferimento relativo ai pareri pro-veritate depositati dalla contribuente: la Corte ha ritenuto comunque prevalente l'interpretazione legislativa sostanziale

  • artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

    Richiamati nei motivi di nullità processuale sollevati, non accolti dalla Corte in relazione al motivo decisivo

  • artt. 23 e 97 Cost.

    Richiamati in un motivo relativo all'aderenza della CTR a documenti di prassi dell'amministrazione finanziaria; la Corte ha ritenuto che la riserva di legge non giustifichi l'interpretazione contraria alla norma statuaria

Massime di principio

  • Per stabilire se un elemento va computato nella rendita catastale occorre valutare la sua strumentalità al processo produttivo: se è un macchinario, congegno, attrezzatura o altro impianto funzionale al processo produttivo, va escluso dalla stima anche se è strutturalmente connesso o imbullonato al suolo.
  • La prova dell'autonomia funzionale (ossia che l'elemento abbia utilità residua al di fuori del processo produttivo) è decisiva per includerlo nella rendita: la semplice presenza di ancoraggi o caratteristiche costruttive stabili non è sufficiente a renderlo computabile.
  • Dopo l'art. 1, co.21 l.208/2015 il precedente orientamento che includeva ampiamente componenti impiantistiche nella rendita (soprattutto per immobili D/1) è stato superato: la classificazione catastale da sola non determina l'inclusione degli impianti nella rendita.
  • In controversie simili è utile documentare la funzione produttiva dell'elemento (per la parte che chiede l'esclusione) o dimostrare l'utilità residuale esterna al processo produttivo (per chi chiede l'inclusione); pareri tecnici e perizie sono utili ma saranno valutati alla luce del criterio di strumentalità stabilito dalla legge.
  • Le eccezioni processuali come la specificità dell'appello devono essere interpretate restrittivamente: quando l'atto manifesta la volontà di contestare il merito, il giudice tende ad esaminare la questione sostanziale.

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