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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30174/2026 del 07/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata in appello per il reato di evasione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione. L'unico motivo dedotto riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva reiterata e infraquinquennale. Il ricorrente ha inoltre contestato la natura reiterata della recidiva, ma tale doglianza non risulta essere stata proposta in appello. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato nella parte relativa alla prevalenza delle attenuanti, perché l'art. 69, comma 4, c.p. vieta la prevalenza sulle recidive ostative, e inammissibile nella parte in cui metteva in discussione la natura reiterata della recidiva, trattandosi di questione nuova non dedotta in appello e quindi non prospettabile per la prima volta in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello, relativa al reato di evasione.

  • art. 69, comma 4, c.p.

    Prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata e infraquinquennale contestata.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In presenza di una recidiva reiterata e infraquinquennale, le circostanze attenuanti generiche non possono essere riconosciute con giudizio di prevalenza, quando operi il divieto di cui all'art. 69, comma 4, c.p.
  • La contestazione, per la prima volta in cassazione, della natura della recidiva è inammissibile se la questione non è stata dedotta in appello.
  • Le doglianze che si risolvono in una richiesta incompatibile con un divieto legale espresso sono manifestamente infondate e non possono condurre all'accoglimento del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiRecidiva

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