Ordinanza n. 629/2026 - Milano, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento prot. n. 0191513 trasmesso a Colliers Global Investors Italy SGR S.p.A. in data 1° aprile 2026 dal Comune di Milano - Direzione Rigenerazione Urbana - Direzione Specialistica Attuazione diretta PGT e SUE - Area Interventi Diretti Municipi 5-9 - Unità Interventi Edilizi Maggiori Municipio 7, nella parte in cui è stato richiesto (i) per la segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire ex art. 23 del D.P.R. n. 380 del 2001, atti P.G. 188092/2022 - pratica progr. 1798/2022, presentata da Colliers in data 1° aprile 2022, il pagamento del conguaglio – pari a € 236.791,27 – relativo al contributo di costruzione ai sensi dell’art. 43 della legge regionale n. 12 del 2005 determinato dal Comune in € 362.396,16 a fronte dell’importo autoliquidato dall’operatore in € 125.604,89; (ii) per la segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire ex art. 23 del D.P.R. n. 380 del 2001, atti P.G. 347380/2024 (JPE 16510/2024), presentata da Colliers in data 20 giugno 2024 in variante alla s.c.i.a., il pagamento del conguaglio – pari a € 531.096,66 – per le monetizzazioni dei servizi determinato dal Comune in € 555.222,34 a fronte dell’importo di € 24.125,68 autoliquidato e versato dalla ricorrente; - nonché di ogni altro presupposto, conseguente o comunque connesso al provvedimento, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la comunicazione prot. 17348 del 12 gennaio 2024 con la quale il Comune di Milano ha avviato il procedimento ai fini della richiesta di conguaglio del contributo di costruzione per errata qualificazione dell’intervento edilizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Richiesta di pagamento di conguagli per contributo di costruzione e monetizzazioni relative a dotazioni di servizi e riduzioni di impatto climatico, per complessivi € 803.164,38
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore edilizio)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 1° aprile 2026 con il quale, in relazione a una SCIA alternativa al permesso di costruire presentata nel 2022 e a una successiva SCIA in variante presentata nel 2024, il Comune ha richiesto il pagamento di conguagli. In particolare, è stato richiesto un conguaglio di € 236.791,27 per il contributo di costruzione, determinato dall’amministrazione in € 362.396,16 rispetto all’importo autoliquidato di € 125.604,89, nonché un conguaglio di € 531.096,66 per le monetizzazioni dei servizi, determinate in € 555.222,34 rispetto all’importo autoliquidato e versato di € 24.125,68. È stata inoltre impugnata, per quanto occorrer possa, la comunicazione di avvio del procedimento del 12 gennaio 2024, relativa alla richiesta di conguaglio per errata qualificazione dell’intervento edilizio. Il testo dell’ordinanza non espone in dettaglio i singoli motivi di ricorso né le specifiche censure di legittimità dedotte.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, senza anticipare la decisione sul merito. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che la controversia presenta profili di particolare complessità, tali da richiedere un approfondito esame non realizzabile nella fase cautelare. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto opportuno sospendere l’invito al pagamento dei conguagli relativi al contributo di costruzione, alle monetizzazioni per dotazioni di servizi e alle monetizzazioni per riduzioni di impatto climatico, per l’importo complessivo indicato in € 803.164,38. La sospensione è stata subordinata alla prestazione, entro trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza, di una cauzione di importo pari o inferiore alle somme richieste, mediante fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta. La mancata prestazione della garanzia comporta automaticamente la perdita di efficacia della misura cautelare. Il merito è stato fissato alla prima udienza pubblica del 3 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto la domanda di sospensione, subordinandola alla prestazione di una cauzione.
art. 23 d.P.R. 380/2001
Indicato quale base normativa delle SCIA alternative al permesso di costruire cui si riferiscono gli interventi edilizi controversi.
art. 43 l.r. Lombardia n. 12/2005
Indicato quale base normativa per la determinazione del contributo di costruzione oggetto della richiesta di conguaglio.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando la controversia presenta profili di particolare complessità che richiedono un approfondito esame non realizzabile nella fase cautelare, il giudice può accogliere la domanda sulla base della valutazione del periculum in mora, rinviando l’approfondimento del fumus alla fase di merito.
- La sospensione cautelare di una richiesta di pagamento può essere subordinata alla prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, per un importo pari o inferiore alle somme richieste.
- La mancata prestazione della cauzione entro il termine stabilito dal giudice determina l’automatica perdita di efficacia della misura cautelare concessa.
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