Sentenza n. 7533/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - dell’esito delle c.d. prove TOLC-MED (e, quindi, alla graduatoria così formulata), utili per la formazione delle graduatorie di accesso ai corsi a numero programmato nazionale per l’ammissione, relativamente all'Anno Accademico 2023/2024, ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia delle Università indicate in domanda, ivi compresi gli atti presupposti e/o consequenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2023/2024, conseguente all’esito delle prove TOLC-MED e alla graduatoria nazionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e organismo gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’esito delle prove TOLC-MED sostenute per l’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia a numero programmato nazionale e la conseguente graduatoria, contestando quindi la propria mancata ammissione. Il processo era stato sospeso con ordinanza n. 10381 del 23 maggio 2024, ai sensi degli artt. 79 c.p.a., 295 e 337 c.p.c., in attesa della definizione dell’appello contro una precedente sentenza del TAR relativa ad analoga controversia. L’ordinanza di sospensione aveva espressamente imposto alle parti di presentare istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla pubblicazione della decisione del Consiglio di Stato. La sentenza del Consiglio di Stato n. 8005/2024 è stata pubblicata il 4 ottobre 2024, ma nessuna parte ha depositato l’istanza di fissazione entro il termine previsto. Il ricorrente ha successivamente dichiarato, il 24 dicembre 2025, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per mancata rituale prosecuzione entro il termine perentorio di novanta giorni decorrente dalla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato che aveva fatto venir meno la causa della sospensione. Ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a., la prosecuzione del processo sospeso richiede l’impulso di una delle parti mediante istanza di fissazione di udienza; in mancanza, opera l’estinzione prevista dall’art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a. L’estinzione, rilevabile anche d’ufficio, è stata ritenuta assorbente rispetto alla successiva dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 80, comma 1, c.p.a.
in caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione
La prosecuzione del giudizio sospeso richiede un’apposita istanza di fissazione di udienza presentata da una delle parti entro il termine perentorio di novanta giorni dalla cessazione della causa di sospensione.
art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.
se, nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice
La mancata prosecuzione o riassunzione del processo nel termine previsto determina l’estinzione del giudizio, dichiarabile anche d’ufficio.
art. 79 c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della sospensione del giudizio.
art. 295 c.p.c.
Richiamato, insieme all’art. 337 c.p.c., quale base della sospensione del processo in attesa della definizione di altro giudizio.
art. 337 c.p.c.
Richiamato quale disposizione relativa alla sospensione del processo in pendenza della definizione di altra controversia.
Massime di principio
- Quando un processo amministrativo è sospeso, la sua prosecuzione deve essere attivata da una delle parti mediante istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione o pubblicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione, secondo quanto stabilito dall’art. 80, comma 1, c.p.a.
- Il termine previsto dall’art. 80, comma 1, c.p.a. per la prosecuzione del giudizio sospeso è perentorio; il suo inutile decorso comporta l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.
- L’estinzione per mancata prosecuzione del giudizio sospeso è rilevabile anche d’ufficio dal giudice e prevale, perché assorbente, sulla successiva dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
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