Cassazione Civile, Sentenza n. 4947/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di cartella di pagamento (n. 10020200000591157000) relativa a ruolo 2019/001010 per imposta di registro e connessi, per importo complessivo circa € 289-292, derivante da avviso di liquidazione che il ricorrente sosteneva fosse già stato annullato da precedente sentenza tributaria (CTP Salerno n.1749/2019). Il ricorrente chiedeva l'annullamento della cartella, il risarcimento danni per responsabilità aggravata dell'Amministrazione e le spese processuali; deduceva anche vizi procedurali relativi alla tempistica dello sgravio da parte degli Uffici e omessa pronuncia su censure rilevanti in grado d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale (R.G. 3203/2023). Ha ritenuto infondate le censure relative a omessa pronuncia e vizi di motivazione sui criteri di riparto delle spese, confermando che la Commissione Tributaria Regionale aveva implicitamente respinto le censure e legittimamente confermato la compensazione delle spese e il rigetto della domanda di risarcimento ex art.96 c.p.c. Ha dichiarato estinto per rinuncia il giudizio duplicato R.G. 3244/2023. Ha altresì rilevato la sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento, a carico del ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002 (come modificato), relativamente al primo ricorso; non sono state decise spese processuali per la mancata costituzione delle Amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 112 cod. proc. civ.
Il giudice non è obbligato a pronunciare espressamente su ogni singola doglianza se la decisione adottata implica l'implicito rigetto delle stesse; la mancata espressa trattazione non configura automaticamente omessa pronuncia se il motivo è incompatibile con la soluzione adottata.
art. 360 cod. proc. civ.
Norma invocata come base dei motivi di cassazione; la Corte ha esaminato i motivi di diritto e li ha ritenuti infondati.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (artt. 12, 15, 17-bis, 18, 36)
Richiamato per profili di procedura tributaria e di liquidazione delle spese: articoli relativi alla legittimazione/competenza, alla presenza dei funzionari come difensori e alla disciplina delle spese nei giudizi tributari. La Corte conferma che l'Amministrazione, difesa da propri funzionari, può ottenere la liquidazione delle spese con riduzione del 20% degli onorari.
art. 96 cod. proc. civ.
Norma richiesta per ottenere risarcimento per responsabilità aggravata dell'Amministrazione; la Corte ha ritenuto non provata la responsabilità aggravata e quindi ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria.
art. 15, comma 2-bis, d.lgs. 546/1992
Interpretazione confermata: l'Amministrazione finanziaria assistita dai propri funzionari ha diritto, se vittoriosa, alla liquidazione delle spese applicando la tariffa per avvocati con riduzione del 20% degli onorari.
d.m. n. 55 del 2014
Regolamenta la tabella di liquidazione delle spese; la Corte ricorda che la quantificazione rientra nel potere discrezionale del giudice entro i minimi e massimi tabellari e la motivazione è necessaria solo in caso di scostamento significativo dai parametri.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dalla L. n. 228/2012)
Norma che prevede l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'addebito di tale contributo per il primo ricorso.
art. 132 cod. proc. civ. e art. 111 Cost.
Richiamati in ordine ai doveri di motivazione; la Corte ha ribadito i limiti della necessità motivazionale (non richiesto trattare ogni singola eccezione se la decisione la rende superflua).
art. 2043 cod. civ. e art. 59 d.P.R. 602/1973
Norme ritenute invocate per il risarcimento danni per illecito o violazione di norme tributarie; la Corte ha considerato la domanda non provata e quindi non ha riconosciuto il risarcimento richiesto.
Massime di principio
- La dichiarazione di estinzione della materia del contendere può intervenire se l'ente procede a sgravio integrale della cartella; sgravio parziale o tardivo può non pregiudicare la procedibilità del ricorso a seconda dei tempi e degli effetti.
- Il giudice d'appello non è tenuto a motivare punto per punto ogni censura: è sufficiente che la decisione contenga argomentazioni logiche da cui derivi l'implicito rigetto delle censure non trattate espressamente.
- Per ottenere il risarcimento ex art.96 c.p.c. è necessario dimostrare responsabilità aggravata dell'Amministrazione; il mero errore nella formazione del ruolo non comporta automaticamente responsabilità aggravata.
- La liquidazione e il riparto delle spese sono in larga parte affidati al potere discrezionale del giudice di merito entro i parametri tabellari; il controllo di legittimità sulla misura è limitato, salvo motivazioni insufficienti per scostamenti significativi.
- Gli enti pubblici che si difendono con propri funzionari possono ottenere la liquidazione delle spese applicando la tariffa per avvocati con una riduzione (indicata dalla normativa) del 20% sugli onorari.
- Il deposito duplicato di un ricorso può essere qualificato come rinuncia/estinzione del secondo procedimento; è importante verificare le comunicazioni di deposito prima di ripetere l'impugnazione.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1-quater, DPR 115/2002 si applica in casi tassativi (rigetto, inammissibilità, improcedibilità) e non in ogni ipotesi di esito processuale; la sua applicazione va valutata con attenzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 23 feb 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 4811/2024 del 23/02/2024
- Sentenza civile · 23 feb 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 4812/2024 del 23/02/2024
- Sentenza civile · 23 feb 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 4816/2024 del 23/02/2024
- Sentenza civile · 23 feb 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 4818/2024 del 23/02/2024
- Sentenza civile · 23 feb 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 4842/2024 del 23/02/2024
- Sentenza civile · 23 feb 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 4858/2024 del 23/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →