Sentenza del 08/11/2018 n. 11324 - Comm. Trib. Prov. Catania
Dichiarazione dei redditi - Quadri relativi a spese sostenute con soggetti aventi sede in Paesi a fiscalità privilegiata - Omessa compilazione - Sanzione - Applicazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. La separata indicazione dei costi relativi a operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata è qualificata come obbligo formale. La sua omissione costituisce un autonomo illecito amministrativo e legittima l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 8, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 471/1997, anche se i costi sono effettivamente deducibili e non è contestata la loro inerenza o effettività.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'applicazione della sanzione per la mancata separata indicazione, nella dichiarazione annuale dei redditi, delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni commerciali con soggetti aventi sede in Paesi a fiscalità privilegiata. La questione riguardava se tale indicazione costituisse un adempimento sostanziale, incidendo sulla deducibilità dei costi, oppure un mero obbligo formale autonomamente sanzionabile.
Norme richiamate
Art. 8, comma 3-bis, D.Lgs. n. 471/1997
La norma sanziona l'omessa o irregolare separata indicazione in dichiarazione dei redditi delle spese e degli altri componenti negativi relativi a operazioni con soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata. L'adempimento è considerato formale e la violazione integra un illecito autonomo.
Massime di principio
- La mancata compilazione di un quadro o di una sezione informativa della dichiarazione può essere sanzionabile autonomamente anche quando non comporta un'evasione d'imposta o una variazione del reddito imponibile.
- Gli obblighi di separata indicazione possono avere una funzione di controllo e monitoraggio per l'Amministrazione finanziaria; la loro violazione non determina necessariamente l'indeducibilità del costo, ma può comunque comportare una sanzione formale.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra la deducibilità sostanziale del costo, subordinata a effettività, inerenza e corretta imputazione, e l'adempimento formale della sua separata indicazione.
- La regolarità della dichiarazione deve essere verificata anche con riferimento ai quadri informativi e agli obblighi dichiarativi specifici, non soltanto all'importo finale delle imposte dovute.
- L'orientamento è coerente con la Cassazione, Ordinanza n. 28655/2018, secondo cui l'omessa separata indicazione dei costi relativi a operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata configura un autonomo illecito sanzionabile.
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