Cassazione Civile, Ordinanza n. 00355/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda di un dipendente già in forza all'Ente Foreste della Sardegna, poi transitato ex lege alle dipendenze dell'Agenzia Forestas dopo la soppressione dell'ente originario. La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto al lavoratore il diritto alla liquidazione del proprio "conto individuale" presso la Fondazione Enpaia, negando invece il t.f.r. La decisione di merito si fondava sull'assunto che, a seguito del passaggio all'Agenzia Forestas, ente pubblico non economico, il lavoratore non potesse più essere assicurato presso Enpaia ma dovesse essere iscritto all'Inps; da ciò la Corte territoriale faceva derivare il diritto alla liquidazione del conto individuale ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Enpaia, pur in presenza di prosecuzione senza soluzione di continuità del rapporto. Contro tale sentenza Enpaia proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi. Tuttavia, prima della decisione, la ricorrente rinunciava al ricorso chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio e la compensazione delle spese. L'Agenzia Forestas accettava la rinuncia chiedendo una statuizione sulle spese in proprio favore; anche il lavoratore, per effetto dell'accordo sottoscritto e prodotto, risultava avere sostanzialmente accettato la rinuncia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia agli atti del ricorso da parte della Fondazione Enpaia, ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha inoltre escluso la condanna alle spese di lite in favore dell'Agenzia Forestas e del lavoratore, applicando l'art. 391, comma 4, c.p.c., poiché entrambi avevano accettato la rinuncia, rispettivamente espressamente o sostanzialmente. La Corte ha altresì precisato che, trattandosi di estinzione del giudizio, non era dovuto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia agli atti del ricorso determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 391, comma 4, c.p.c.
In caso di rinuncia accettata dalla controparte, non si fa luogo a condanna alle spese.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di estinzione del giudizio non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.
art. 6 del Regolamento Enpaia
È richiamato dalla sentenza d'appello come base del diritto alla liquidazione del conto individuale, ma la Cassazione non entra nel merito della sua interpretazione.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del ricorso in cassazione comporta l'estinzione del giudizio quando sia validamente effettuata dalla parte ricorrente.
- Se la controparte accetta la rinuncia, o vi aderisce sostanzialmente, non deve essere pronunciata condanna alle spese di lite nei suoi confronti.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
- Quando il processo si estingue per rinuncia, la Corte non si pronuncia sui motivi di ricorso e non statuisce sul merito della controversia.
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