Cassazione Civile, Ordinanza n. 15213/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato, nominato difensore d'ufficio in un procedimento penale, aveva ottenuto dal tribunale l'accoglimento dell'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi, perché il provvedimento non aveva incluso gli onorari e le spese sostenute per l'infruttuosa procedura di recupero del credito verso l'assistito. Il tribunale, però, aveva compensato le spese del giudizio di opposizione ritenendo sussistenti gravi ed eccezionali ragioni, individuate nel preteso contrasto giurisprudenziale sulla liquidabilità di tali spese. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'avvocato ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 92 c.p.c. e 112 c.p.c., sostenendo che la compensazione delle spese fosse illegittima perché fondata erroneamente sull'esistenza di un contrasto giurisprudenziale, mentre la giurisprudenza di legittimità era già consolidata nel riconoscere al difensore d'ufficio il rimborso delle spese e dei compensi relativi alle procedure infruttuose di recupero del credito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo: ha osservato che, al momento della decisione impugnata, l'orientamento di legittimità era già consolidato nel senso che al difensore d'ufficio spettano anche i compensi e le spese sostenute per il recupero del credito non andato a buon fine. Ne ha tratto la conseguenza che la compensazione delle spese del giudizio di opposizione, motivata dall'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in realtà insussistente, era erronea. L'ordinanza del Tribunale di Pisa è stata quindi cassata con rinvio allo stesso Tribunale in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
richiamato come parametro della regolazione delle spese di lite, rispetto al quale è stata censurata la compensazione disposta dal giudice di merito
art. 92 c.p.c.
richiamato in tema di compensazione delle spese, ritenuta ingiustificata perché fondata su un presunto contrasto giurisprudenziale non attuale
art. 112 c.p.c.
richiamato nel motivo come disposizione violata, ma la decisione si concentra sul vizio relativo alla regolazione delle spese
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indicato quale vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge
D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116
richiamati dalla giurisprudenza citata per affermare il diritto del difensore d'ufficio al compenso da parte dello Stato dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito
Massime di principio
- In tema di difesa d'ufficio nel processo penale, il difensore ha diritto, in sede di liquidazione dei compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari sostenuti per le procedure infruttuose di recupero del credito verso l'assistito.
- La compensazione delle spese di lite per "gravi ed eccezionali ragioni" non può essere fondata sull'asserita esistenza di un contrasto giurisprudenziale quando, al momento della decisione, la giurisprudenza di legittimità risulti già consolidata in senso contrario.
- Nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione, il giudice di merito deve regolare le spese in conformità al criterio di soccombenza, salvo che sussistano reali e attuali ragioni eccezionali adeguatamente giustificate.
- Quando la Corte di cassazione accerta che la decisione impugnata si fonda su un presupposto giuridico erroneo circa l'orientamento giurisprudenziale applicabile, la statuizione sulle spese va cassata con rinvio al giudice di merito.
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