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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47303/2023 del 24/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la ritenuta responsabilità per il capo a) (rapina) denunciando vizio di motivazione, travisamento della prova e assenza di elementi che dimostrassero un contributo causale concreto alla rapina (le intercettazioni e la visita a casa non proverebbero il concorso). Contestava altresì la responsabilità per il capo u) (ricettazione) per insufficiente prova della provenienza delittuosa degli agnelli e infine la valutazione sulle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo relativo al capo a): ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato di rapina (capo a) e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari, ritenendo che la motivazione di merito fosse apparente e congetturale rispetto al contributo causale del Pireddu. Quanto al capo u) (ricettazione) la Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del motivo che cercava una rivalutazione dei fatti e ha confermato la responsabilità per ricettazione (decisione irrevocabile). Il terzo motivo sulle attenuanti generiche è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte di appello aveva motivatamente escluso le attenuanti in presenza di profili ostativi (sorveglianza speciale, precedenti).

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 110

    Richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato; la Corte ricorda che l'art. 110 ammette contributi anche atipici, ma richiede che il giudice motivi l'effettiva valenza causale del contributo del concorrente

  • Codice penale, art. 112, commi primo e quarto

    Riferimento alla modalità di imputazione per i reati tentati e alla necessità di precisare la forma di partecipazione; la Corte richiede rigore probatorio anche per forme atipiche di concorso

  • Codice penale, art. 56

    Riferito alla partecipazione nel reato e alla qualificazione delle forme di contributo (materiale o morale); la giurisprudenza impone di accertare il nesso causale efficace

  • Codice penale, art. 628, comma terzo, n.1

    Norma sulla rapina, indicata nella rubricazione del capo a); applicata nella contestazione ma la Cassazione ha richiesto maggior rigore motivazionale per il concorso

  • Codice penale, art. 648

    Norma sulla ricettazione (capo u); la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito secondo cui la provenienza delittuosa può essere desunta dalle circostanze e dall'assenza di una spiegazione plausibile dell'origine della cosa

  • Codice di procedura penale, art. 192, commi 1 e 2

    Riferito alle intercettazioni/captazioni: la Corte richiama la necessità che le captazioni producano elementi concreti e diretti riferibili all'imputato, e non mere congetture

  • Codice di procedura penale, art. 533

    Norma che impone la motivazione della sentenza di appello; la Cassazione ha ritenuto la motivazione di merito in parte apparente e insufficiente ai sensi di questo principio

  • Codice di procedura penale, art. 546, comma 1, lett. e)

    Richiamato tra i riferimenti di impugnazione; attiene ai motivi di ricorso per cassazione relativi a vizio di motivazione

  • Costituzione, art. 27

    Richiamato come parametro costituzionale che informa lo standard probatorio (principio di innocenza): la Cassazione sottolinea che la soglia "oltre ogni ragionevole dubbio" deve guidare la valutazione indiziale

  • Art. 62-bis cod. pen. (modificato dal d.l. 92/2008)

    Citato nel contesto delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ricorda che dopo le modifiche non è più sufficiente l'assenza di precedenti per ottenere le attenuanti e che l'esclusione va motivata adeguatamente

Massime di principio

  • Per ritenere il concorso morale in un reato collettivo non è sufficiente la presenza fisica o conversazioni indirette: il giudice deve motivare l'esistenza di un contributo concreto e il suo nesso causale con il reato, secondo lo standard "oltre ogni ragionevole dubbio".
  • Le intercettazioni o conversazioni tra terzi che non menzionano esplicitamente l'imputato non possono, da sole e senza riscontri diretti, fondare una condanna: occorrono elementi probatori colleganti e specifici.
  • Nel reato di ricettazione la provenienza delittuosa di beni può essere desunta dalle caratteristiche del bene e dal contesto; tuttavia la valutazione è di merito e opponibile in cassazione solo se sussiste un vizio di motivazione o manifesta illogicità.
  • Il giudice di appello non può basare una decisione sulla mera plausibilità o probabilità prognostica: le inferenze indiziarie devono essere articolate e poste in rapporto di effettiva incidenza causale sull'evento criminoso.
  • Le circostanze attenuanti generiche non vanno concesse per default: la loro esclusione deve essere motivata e fondata su elementi negativi o ostativi quando rilevanti (es. misure di prevenzione, precedenti).
  • In sede di cassazione le censure che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove sono inammissibili; sono invece rilevanti i vizi di motivazione, la manifesta illogicità o il travisamento della prova.

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