Sentenza del 30/04/2019 n. 11415 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Toscana, sostenendo la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, e del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 2. Secondo il ricorrente, l'agevolazione ICI per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali avrebbe potuto applicarsi soltanto quando il terreno fosse stato condotto direttamente dal soggetto passivo persona fisica, e non quando l'attività agricola fosse esercitata tramite una società semplice. La controversia riguardava quindi l'estensione dell'agevolazione alle società di persone i cui soci possiedono i requisiti di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso del Comune e ha confermato il riconoscimento dell'agevolazione ICI. È stato valorizzato il fatto che il contribuente fosse proprietario del terreno, coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale, e che anche gli altri soci della società semplice possedessero i medesimi requisiti. Alla luce del D.Lgs. n. 228 del 2001 e del D.Lgs. n. 99 del 2004, le agevolazioni possono applicarsi anche alle società agricole di persone quando siano rispettate le condizioni previste per la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.500,00 oltre rimborso forfettario, accessori di legge e ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9
"Agevolazioni per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli"
La norma è stata interpretata nel senso che l'agevolazione ICI può spettare anche quando il terreno agricolo sia posseduto da un soggetto che esercita l'attività tramite una società semplice agricola, purché siano comprovati i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 2
La disposizione, invocata dal Comune per sostenere una lettura restrittiva dell'agevolazione, non impedisce l'applicazione del beneficio alle società agricole di persone quando la disciplina successiva riconosca loro la qualifica di imprenditore agricolo professionale.
D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1
"È imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale ... dedichi alle attività agricole ... almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro."
La qualifica di IAP può essere posseduta anche da chi svolge l'attività agricola in qualità di socio di una società. La disciplina ha ampliato e aggiornato il requisito soggettivo rilevante per le agevolazioni agricole.
D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 10
La norma ha modificato la disciplina previgente, riconoscendo che le società possono essere considerate imprenditori agricoli quando abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio dell'attività agricola e siano rispettati i requisiti relativi ai soci.
Codice civile, art. 2135
La nozione di attività agricola richiamata dalla disciplina IAP comprende le attività agricole esercitate secondo la definizione codicistica.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
È stato dichiarato l'obbligo del ricorrente soccombente di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali agricole non devono essere necessariamente limitate alle persone fisiche: dopo il D.Lgs. n. 228 del 2001 e il D.Lgs. n. 99 del 2004 possono estendersi alle società agricole di persone che possiedano i requisiti di imprenditore agricolo professionale.
- Per ottenere l'agevolazione è essenziale verificare concretamente la qualifica dei soci, l'oggetto esclusivamente agricolo della società e il rispetto dei requisiti relativi al tempo di lavoro e al reddito agricolo.
- La gestione del terreno tramite una società semplice non esclude automaticamente il beneficio, soprattutto quando il proprietario e tutti o parte qualificata dei soci siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali.
- La disciplina successiva al 2001 deve essere considerata per le annualità d'imposta cui essa si applica; non è invece generalmente possibile utilizzarla per periodi anteriori alla sua entrata in vigore.
- In caso di contestazione, la prova documentale della qualifica IAP o di coltivatore diretto, della composizione societaria, dell'oggetto sociale e dell'effettiva conduzione agricola è determinante.
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