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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9469/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) che gli aveva inflitto 12 giorni di arresto e 1.200 euro di ammenda con sospensione ex art. 163 c.p. deducendo due motivi: 1) violazione dell'art. 448 c.p.p. e delle norme contrattuali (artt. 1326, 1328 e 1353 c.c.), lamentando di aver chiesto la revoca del consenso alla applicazione della pena dopo aver richiesto accesso agli atti per verificare un possibile malfunzionamento dell'etilometro ma non avendo potuto ottenere i documenti entro il termine di 15 giorni; 2) manifesta illogicità della motivazione e errata valutazione degli indizi, nonché mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e richiesta di rettifica del quantum della pena.

La decisione

La corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo è stato deciso che la richiesta di applicazione della pena (il consenso al patteggiamento) non è revocabile dopo che le manifestazioni di volontà delle parti si sono incontrate, con effetto irreversibile anche prima della ratifica giudiziale, richiamando giurisprudenza consolidata. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il GIP aveva motivato dettagliatamente l'insussistenza delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p., rilevando che l'etilometro era stato sottoposto a revisione periodica pochi mesi prima, quindi non sussistevano elementi idonei a censurare la validità dell'accertamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); qui è il tipo di provvedimento impugnato.

  • art. 448 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente come base per la presunta revocabilità del consenso; la Corte interpreta che, una volta incontrate le manifestazioni di volontà delle parti, il consenso al patteggiamento non è più revocabile.

  • artt. 1326, 1328, 1353 cod. civ.

    Norme del codice civile invocate dal ricorrente in tema di efficacia e revoca delle manifestazioni di volontà contrattuali; la Corte non ne ha ritenuto applicabile l'effetto revocatorio nel contesto del patteggiamento penale, confermando l'irrevocabilità della manifestazione di consenso tra le parti.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente per contestare la validità degli accertamenti tecnici (etilometro); la Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per la sua applicazione, in ragione della revisione periodica dimostrata dell'apparecchio.

  • art. 163 cod. pen.

    Norma relativa alla sospensione condizionale della pena; la concessione della sospensione risultava collegata al patteggiamento accettato e confermata.

Massime di principio

  • Il consenso al patteggiamento, una volta formatesi le manifestazioni di volontà concordi tra le parti, è generalmente irrevocabile anche se il proponente successivamente scopre elementi che avrebbe voluto approfondire;
  • Se si sospetta un vizio di un accertamento tecnico (es. malfunzionamento dell'etilometro), è fondamentale richiedere tempestivamente l'accesso agli atti e provvedere entro i termini utili: ritardi possono precludere rimedi successivi;
  • Per contestare i risultati di strumenti tecnici è necessario produrre elementi concreti e probanti (es. omissioni nelle revisioni o certificazioni mancanti); mere supposizioni o difficoltà di accesso agli atti non bastano a far ritenere invalido l'accertamento;
  • Il giudice, anche nel patteggiamento, deve motivare in ordine all'eventuale inapplicabilità di norme che incidono sulla utilizzabilità di prove tecniche; una motivazione che attesti la regolare manutenzione/controllo dello strumento rende difficoltosa la censura dell'accertamento;
  • Impugnazioni manifestamente infondate possono comportare condanne alle spese processuali e sanzioni economiche (es. somme alla Cassa delle ammende), quindi valutare attentamente la fondatezza delle eccezioni prima di proporre ricorso.

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