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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20138/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condomino)

La controversia

La controversia nasce da danni subiti da un fabbricato in condominio a seguito di un terremoto. L'usufruttuaria di un'unità immobiliare faceva eseguire, senza previo coinvolgimento degli altri partecipanti, lavori di rifacimento del tetto e di un muro portante interno, chiedendo poi il rimborso pro quota delle spese sostenute, pari a euro 7.087,50. I comproprietari convenuti contestavano che si trattasse di spese urgenti e indifferibili, deducevano la unilateralità dell'iniziativa e lamentavano altresì la mancata prova dell'inerzia degli altri partecipanti alla comunione. In cassazione, con un unico motivo, denunciavano la violazione degli artt. 1134 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente riconosciuto il diritto al rimborso pur in difetto dei presupposti dell'urgenza effettiva e della prova dei fatti costitutivi del diritto. Veniva inoltre sottolineato che i lavori erano stati eseguiti a distanza di 29 mesi dal sisma e che la prova testimoniale non confermava la necessità di un intervento urgente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse accertato in fatto la sussistenza di un pericolo di crollo, sia pure non immediato, e una condizione delle strutture danneggiate tale da non garantire la sicurezza e l'abitabilità degli ambienti, valorizzando correttamente anche le indicazioni del c.t.u. e dei tecnici di parte. La Corte ha affermato che, in tema di rimborso ex art. 1134 c.c., le spese sostenute autonomamente da un singolo condomino sono rimborsabili solo se connotate da effettiva urgenza, intesa come necessità indifferibile di evitare un possibile danno alla cosa comune, a sé o a terzi; tuttavia la verifica della sussistenza dell'urgenza è una valutazione di fatto insindacabile in cassazione se congruamente motivata. È stata ritenuta non decisiva, di per sé, la circostanza del notevole intervallo temporale tra il sisma e l'esecuzione dei lavori, poiché il ritardo poteva dipendere da fattori estranei alla natura urgente dell'intervento, come disponibilità economica o tempi di finanziamento. La censura è stata qualificata come richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio, inammissibile in sede di legittimità sotto le spoglie della violazione di legge. Sono state poste le spese del giudizio di legittimità a carico dei ricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1134 c.c.

    spese sostenute autonomamente da un singolo condomino

    Il rimborso è ammesso solo quando le spese abbiano carattere di urgenza effettiva, cioè quando l'intervento sia indifferibile per evitare un possibile danno alla cosa comune, a sé o a terzi.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che invoca il rimborso deve fornire la prova dei presupposti del proprio diritto; tuttavia, nella specie, la censura mirava in realtà a contestare l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1-bis dell'art. 13 d.p.r. 115/2002

    Richiamato quale base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel regime dell'art. 1134 c.c. il condomino che abbia sostenuto spese per le parti comuni senza autorizzazione può ottenerne il rimborso solo se dimostra un'urgenza effettiva, intesa come necessità indifferibile di intervenire per evitare un danno attuale o potenziale alla cosa comune, a sé o a terzi.
  • La valutazione sulla sussistenza dell'urgenza e sulla concreta necessità dell'intervento è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
  • Il mero decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'evento dannoso e l'esecuzione dei lavori non esclude automaticamente l'urgenza, potendo dipendere da circostanze estranee alla natura dell'intervento, come difficoltà economiche o tempi di finanziamento.
  • Una censura formulata come violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o delle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiProveImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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