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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11670/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione di cui al capo A) (art. 707 c.p.), dichiarando estinto il reato per prescrizione e eliminando la pena relativa (15 giorni di reclusione, aumento ex art. 81, comma 2 c.p.). Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sostenendo: 1) mancata concessione delle attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva contestata; 2) intervenuta prescrizione del reato indicato al capo A) (contravvenzione per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli). Il primo motivo è stato ritenuto aspecifico e infondato perché la pretesa prevalenza delle attenuanti sulle recidive reiterate infraquinquennali è inibita dall'art. 69, comma 4 c.p.; il secondo motivo è stato ritenuto fondato in quanto il termine prescrizionale per la contravvenzione decorre dalla data di rinvenimento degli attrezzi (03/11/2017) e, tenuto conto di 86 giorni di sospensione, la prescrizione è maturata il 28/01/2023, prima della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 69 cod. pen.

    art. 69, comma 4 cod. pen.

    Il divieto contenuto nel comma 4 impedisce che le circostanze attenuanti generiche prevalgano sulla recidiva reiterata infraquinquennale; perciò la richiesta di prevalenza delle attenuanti è infondata se contrastata da tale divieto.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.

    Consente proporre in cassazione anche un unico motivo che deduca l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata e non dichiarata dal giudice di merito.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    art. 129, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla possibilità di pronunce parziali o limitate: in assenza di elementi per applicare tale disposizione, la Corte ha rilevato l'intervenuto decorso del termine prescrizionale senza adottare pronuncia alternativa.

  • art. 707 cod. pen.

    Norma che sanziona il possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli; nel caso specifico il termine prescrizionale di questa contravvenzione è stato fatto decorrere dalla data di rinvenimento degli attrezzi (03/11/2017).

  • art. 81 cod. pen.

    art. 81, comma 2 cod. pen.

    Richiamato per spiegare l'aumento della pena applicato in primo grado (15 giorni di reclusione); tale pena è stata eliminata in conseguenza dell'annullamento per prescrizione.

  • Giurisprudenza

    Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)

    Precedente richiamato per confermare l'ammissibilità del motivo di cassazione che deduca l'estinzione del reato per prescrizione anteriore alla sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La prescrizione può essere dedotta in cassazione e costituisce motivo valido se il termine è maturato prima della sentenza impugnata e non è stato dichiarato dal giudice di merito.
  • Per la contravvenzione di possesso di chiavi alterate o grimaldelli il termine prescrizionale decorre dalla data di rinvenimento degli attrezzi; vanno considerati anche i periodi di sospensione dei termini (es. rinvii su richiesta delle parti).
  • Se una parte dell'imputazione è estinta per prescrizione, la relativa pena va eliminata senza rinvio quando non sussistono elementi per una pronuncia alternativa.
  • La deduzione generica e aspecifica di prevalenza delle attenuanti sulle recidive può essere dichiarata infondata: le doglianze sulle attenuanti devono essere motivate alla luce dei divieti normativi (es. art. 69, comma 4 c.p.).
  • In ricorsi parziali è possibile ottenere una decisione favorevole limitata a taluni capi (successo parziale); occorre comunque valutare la strategicità di dedurre la prescrizione per singoli capi già in sede di merito e in cassazione.

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