Cassazione Penale, Sentenza n. 02661/2026 del 22/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti censurano la decisione della Corte d'appello che, pur avendo assolto il coimputato Paolo Braidic (per il quale non era maturata la prescrizione a causa della recidiva), si è limitata a dichiarare l'estinzione per prescrizione nei confronti dei ricorrenti senza valutare le stesse osservazioni e i motivi di appello relativi alla sussistenza della responsabilità. Denunciano inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione per omissione della valutazione nel merito delle censure già proposte in appello, nonostante in primo grado fossero stati condannati anche al risarcimento del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alle posizioni dei ricorrenti, disponendo il rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nell'appello intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione e presente la parte civile (nonché una condanna civile in primo grado), il giudice di appello non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva ma è tenuto a valutare anche la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito, anche se le prove sono insufficienti o contraddittorie (richiamo alla Sez. U., n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano).
Norme richiamate
Sez. U., n. 36208 del 28/03/2024 (Calpitano), Rv. 286880
Il giudice d'appello, anche se intervenuta la prescrizione durante il giudizio e presente la parte civile, è obbligato a valutare nel merito la sussistenza delle cause di non punibilità o degli elementi che possano condurre all'assoluzione; non è sufficiente limitarsi a prendere atto dell'estinzione del reato
Massime di principio
- Quando in appello si verifica la prescrizione, ma è presente la parte civile e in primo grado è stata pronunciata condanna anche con statuizioni civili, il giudice d'appello deve comunque esaminare le censure nel merito e valutare se sussistono ragioni di assoluzione, non potendosi limitare all'accertamento dell'estinzione del reato
- La Corte deve applicare uniformemente i criteri di valutazione delle posizioni dei coimputati: non è ammissibile motivare l'assoluzione di un coimputato e contemporaneamente limitarsi a dichiarare la prescrizione per altri quando le stesse considerazioni probatorie sono logicamente estendibili
- Se il giudice omette di affrontare questioni decisive sollevate dalle parti (ad es. censure sulla responsabilità penale o sul risarcimento), la sentenza è annullabile e il giudice di rinvio dovrà procedere al nuovo esame
- La presenza di una statuizione civile in primo grado rende più stringente l'obbligo del giudice di appello di pronunciare in ordine alla responsabilità sostanziale anche se il reato si è estinto per prescrizione
- In procedimenti con più imputati, le divergenze di trattamento richiedono una motivazione che chiarisca perché ragioni analoghe non producono gli stessi effetti sugli altri coimputati; in mancanza, la decisione è vulnerabile in Cassazione
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