Cassazione Penale, Sentenza n. 2606/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida del GIP relativa a un provvedimento del Questore (misura prevista dall'art. 6 legge n. 401/1989). Due motivi: (1) violazione dell'art. 6, comma 3, L. 401/1989 e dell'art. 178 lett. c) c.p.p. per avere il GIP deciso prima della scadenza del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile, comprimendo il tempo necessario al ricorrente per esercitare il diritto di difesa e accedere agli atti; (2) violazione dell'art. 6, comma 2, L. 401/1989 e vizio di motivazione, con contestazione della ragionevolezza della prescrizione imposta (obbligo di presentazione "doppio" 20 minuti dopo l'inizio e 20 minuti prima della fine di ogni partita, ritenuta punitiva e irragionevole).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbente il secondo. Ha rilevato che il decreto del Questore è stato notificato il 29/04/2024 alle ore 11:00, la richiesta di convalida del P.M. è stata presentata il 30/04/2024 alle ore 12:30 e la convalida del GIP è stata emessa il 30/04/2024 alle ore 14:00, ossia prima della scadenza del termine di 48 ore dalla notifica. Tale anticipata decisione ha impedito al destinatario di accedere pienamente agli atti e di presentare memorie/deduzioni nel termine garantito, violando quindi le garanzie di difesa; perciò l'ordinanza impugnata è annullata senza rinvio e dichiarata l'inefficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6
L'art. 6 disciplina le misure di prevenzione imposte per motivi di ordine pubblico: il comma 2 riguarda la misura (con obbligo motivato e limiti di legge), il comma 3 consente all'autorità di pubblica sicurezza provvedimenti provvisori in casi di necessità e urgenza che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria; tale termine garantisce anche al destinatario il diritto di difesa e di accesso agli atti.
Art. 178 c.p.p., lett. c)
Prevede la nullità per violazione delle formalità essenziali previste dalla legge che attengono alla libertà personale; il mancato rispetto del termine dilatorio di 48 ore per l'esercizio della difesa costituisce nullità rilevante.
Art. 13 Costituzione
Tutela della libertà personale: le misure che la comprimono richiedono garanzie giudiziarie e motivazione; la giurisprudenza costituzionale riconduce le misure previste dall'art. 6 L. 401/1989 nell'ambito della protezione di cui all'art. 13.
Massime di principio
- Quando il Questore adotta una misura provvisoria ai sensi dell'art. 6 L. 401/1989, il destinatario ha un termine di 48 ore dalla notifica per accedere agli atti e presentare memorie; il GIP non può validare prima della scadenza di tale termine senza incorrere in nullità.
- Il termine di 48 ore è finalizzato a garantire il concreto esercizio del diritto di difesa ed è soggetto sia alla richiesta del P.M. sia all'opportunità di difesa del soggetto interessato: dunque il termine opera a favore dell'interessato tanto quanto a favore del P.M.
- La convalida giudiziale deve verificare tutti i presupposti della misura (pericolosità, necessità/urgenza, adeguatezza/durata) e richiede motivazione sufficiente; prescrizioni irragionevoli o punitive possono essere censurate per eccesso di misura o vizio di motivazione.
- La violazione del termine dilatorio di 48 ore comporta la nullità dell'ordinanza di convalida e la cessazione dell'efficacia della misura imposta dal Questore, con annullamento senza rinvio.
- In situazioni analoghe, è strategico far valere immediatamente l'inosservanza del termine a difesa e richiedere l'accesso agli atti presso Procura e GIP entro le 48 ore per preservare il diritto di difesa.
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