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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2790/2024 del 23/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in Cassazione l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP che aveva applicato la custodia cautelare in carcere. Contestava la motivazione sulla sussistenza della gravità indiziaria per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990), deducendo illogicità, genericità e lacunosità: in particolare lamentava che le condotte contestate (acquisti di stupefacente) erano episodiche e temporaneamente distanziate (tre acquisti tra 31/7 e 31/8/2019 e un altro il 15/1/2021), con una presunta sospensione dell'attività nel 2020, per cui la tesi del ruolo di "stabile acquirente" sarebbe non dimostrata. Il ricorso richiamava anche profili di violazione di legge e di motivazione in relazione all'art. 273, comma 3 c.p.p. e all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta l'analisi del Tribunale del riesame, richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la reiterata commissione di reati-fine in concorso con altri può costituire indizi gravi, precisi e concordanti di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; inoltre la natura permanente del reato associativo fa sì che la prova di partecipazione non venga necessariamente esclusa da periodi di inattività o dalla limitata durata temporale del contributo, poiché anche un apporto temporaneo e circoscritto può essere rilevante. Pertanto la motivazione dell'ordinanza impugnata non è stata ritenuta illogica né insufficiente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.; la Corte ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990

    Norma che disciplina reati-fine relativi al traffico di sostanze stupefacenti; nella sentenza è richiamata per identificare i singoli episodi di acquisto/illiceità ritenuti reati-fine dell'associazione

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte interpreta che la partecipazione può risultare da ripetute condotte-reato anche se il contributo è temporalmente limitato e non continuativo

  • art. 273, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dal ricorrente in tema di vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che i requisiti di motivazione richiesti non fossero violati dall'ordinanza impugnata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento di somme e spese in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata per la condanna di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende

  • art. 94, comma 1-ter cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione; usata in sede organizzativa per gli effetti del provvedimento

Massime di principio

  • La ripetuta commissione di reati-fine in concorso può costituire indizio grave, preciso e concordante di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, anche se gli episodi non sono continuativi nel tempo
  • La natura permanente del reato associativo implica che la dimostrazione di un vincolo associativo non venga automaticamente esclusa da periodi di inattività o da una durata limitata del contributo
  • Un apporto temporaneo e circoscritto può essere sufficiente a integrare la partecipazione all'associazione se rilevante per il conseguimento degli scopi del sodalizio
  • In sede di impugnazione cautelare, il vizio di motivazione deve essere concreto: la mera distanza temporale tra episodi non è di per sé sufficiente a dichiarare illogica la motivazione che abbia indicato l'apprezzabile contributo del ricorrente
  • La Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso manifestamente infondato e condannare alle spese e a somme a favore della Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.

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