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Sentenza

Sentenza n. 1310/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601261

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del commissario ad acta recante acquisizione coattiva ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 di due terreni sui quali insistono una strada comunale e un depuratore, con liquidazione di un indennizzo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione espropriante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la deliberazione con cui il commissario ad acta, nominato nell’ambito dell’ottemperanza a una precedente sentenza passata in giudicato, ha disposto l’acquisizione coattiva di due terreni già occupati, destinati a una strada comunale e a un depuratore della rete fognaria, liquidando un indennizzo di euro 13.985,83. Il primo motivo deduceva l’incompetenza del commissario ad acta, che avrebbe agito con i poteri del consiglio comunale anziché con quelli dell’organismo straordinario di liquidazione. Il secondo motivo contestava la decorrenza dell’indennizzo da occupazione illegittima, riconosciuto soltanto dal 12 aprile 2018, data di acquisto dei beni da parte della ricorrente. Il terzo motivo lamentava il difetto di motivazione sulla comparazione tra gli interessi pubblici e privati. Il quarto motivo deduceva la violazione delle garanzie partecipative e il mancato accoglimento delle osservazioni concernenti la determinazione dell’indennizzo da espropriazione. Il quinto motivo contestava l’insufficienza dell’istruttoria sulla conformità urbanistica e ambientale del depuratore e sulla sua efficienza. Il sesto motivo censurava il frazionamento catastale, asseritamente eseguito senza contraddittorio e senza il previo assenso della proprietaria.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità del Comune, chiarendo che il termine dimezzato previsto dall’art. 119 c.p.a. non opera per la notificazione del ricorso. Nel merito, ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: la sentenza oggetto di ottemperanza aveva espressamente stabilito che si sarebbe dovuto provvedere con delibera consiliare, sicché il commissario ad acta aveva correttamente agito con i poteri del consiglio comunale. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente inammissibile, poiché la contestazione della decorrenza e della quantificazione dell’indennizzo per occupazione illegittima appartiene alla giurisdizione ordinaria ai sensi dell’art. 53, comma 2, d.P.R. 327/2001. Sono stati ritenuti manifestamente infondati, congiuntamente, i motivi relativi alla motivazione, alla partecipazione procedimentale e all’istruttoria: l’utilità attuale delle opere pubbliche, funzionanti e destinate a rilevanti interessi pubblici, risultava attestata dal tecnico comunale e prevaleva, nella valutazione compiuta, sulla tutela della proprietà privata; la partecipazione era stata assicurata attraverso interlocuzioni in presenza e da remoto e mediante l’avviso dei motivi ostativi alla restituzione dei fondi. Le doglianze sulla mancata accettazione delle osservazioni relative all’indennizzo sono state invece dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di giurisdizione amministrativa. Il sesto motivo è stato dichiarato manifestamente inammissibile sia perché gli atti di accatastamento non erano stati impugnati, sia perché le contestazioni inerenti alla tutela del diritto di proprietà spettano al giudice ordinario. Il ricorso è stato quindi in parte dichiarato inammissibile e nel resto rigettato, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Ha consentito la definizione della controversia in forma semplificata, previa audizione delle parti.

  • art. 119 c.p.a.

    il termine dimezzato di cui all’art. 119 c.p.a. non opera per la notifica del ricorso

    Il termine processuale dimezzato previsto per determinati riti non si applica alla notificazione del ricorso.

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    Costituisce la base normativa dell’acquisizione coattiva dei terreni occupati per la realizzazione di opere pubbliche, accompagnata dalla liquidazione dell’indennizzo.

  • art. 53, comma 2, d.P.R. 327/2001

    riservato alla giurisdizione ordinaria

    Le controversie relative alla determinazione e alla liquidazione dell’indennità o dell’indennizzo espropriativo, nonché le questioni attinenti alla tutela del diritto di proprietà, appartengono alla giurisdizione ordinaria.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati personali contenuti nella pronuncia.

Massime di principio

  • Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza deve esercitare i poteri e seguire le modalità operative stabilite dal giudicato; se la sentenza da eseguire impone l’adozione di una delibera consiliare, il commissario può provvedere con i poteri del consiglio comunale.
  • Le controversie riguardanti la decorrenza, la determinazione o la liquidazione dell’indennizzo dovuto per occupazione illegittima o per acquisizione espropriativa appartengono alla giurisdizione ordinaria ai sensi dell’art. 53, comma 2, d.P.R. 327/2001.
  • Nell’adozione del provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, la motivazione sulla ponderazione degli interessi può ritenersi adeguata quando dia conto dell’utilità attuale e indispensabile delle opere pubbliche e della loro funzionalità rispetto a rilevanti interessi collettivi, comparandole con la tutela della proprietà privata.
  • La partecipazione procedimentale del proprietario interessato dall’acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 è assicurata quando l’amministrazione consenta interlocuzioni e comunichi i motivi ostativi alla restituzione dei fondi; non è necessario che essa recepisca le osservazioni del privato, restando le contestazioni sulla quantificazione dell’indennizzo devolute al giudice ordinario.
  • Le contestazioni relative ad atti di accatastamento non impugnati non possono essere esaminate dal giudice amministrativo nel giudizio contro il provvedimento di acquisizione; inoltre, le questioni direttamente inerenti alla tutela del diritto di proprietà appartengono alla giurisdizione ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteGiudizio di ottemperanzaGiurisdizione e ripartoDecisione e riti speciali
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneEffetto conformativo e riedizione del poterePartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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