Cassazione Civile, Ordinanza n. 32954/2025 del 17/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (società ferroviaria)
La controversia
La controversia nasce dalla gestione di un passaggio a livello privato ubicato all’interno di un fondo destinato ad attività imprenditoriale e attraversato dalla linea ferroviaria. In origine vi era una convenzione del 1996 che affidava alla proprietaria la custodia del passaggio a livello e le attribuiva chiavi per l’apertura manuale. In seguito la società ferroviaria comunicava il recesso dalla convenzione e, con atto del 2017, invitava la proprietaria a sottoscrivere un nuovo accordo per una regolazione temporanea del transito mediante apertura automatizzata a richiesta, prospettando la preclusione dell’attraversamento in caso di mancata adesione. La proprietaria impugnava l’atto davanti al giudice amministrativo deducendo carenza di potere, violazione di legge e sviamento; poi impugnava anche la delibera del 2019 con cui veniva approvato il progetto definitivo di soppressione del passaggio a livello e di adeguamento della viabilità alternativa, contestando la legittimità della chiusura e il bilanciamento tra interessi pubblici e privati. Il Consiglio di Stato respingeva gli appelli. Con il ricorso per cassazione la proprietaria deduceva tre motivi tutti incentrati su pretesi difetti di giurisdizione ed eccessi di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato: sosteneva che i giudici amministrativi avessero illegittimamente inciso su un diritto soggettivo di passaggio e di non interclusione, che avessero riconosciuto una normativa inesistente e che avessero violato il quomodo della giurisdizione per asserita denegata giustizia e per il supposto contrasto tra sentenza non definitiva e definitiva del TAR.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come motivi inerenti alla giurisdizione ai sensi dell’art. 362 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in realtà mirassero a contestare errori di interpretazione e di giudizio compiuti dal Consiglio di Stato sul merito delle controversie amministrative. Ha ribadito che il sindacato delle Sezioni Unite sulle sentenze del Consiglio di Stato è limitato ai soli casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione, non potendo estendersi agli errores in iudicando o in procedendo, neppure quando la decisione sia asseritamente abnorme o abbia negato tutela alla posizione soggettiva dedotta. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese in favore della società controricorrente e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato. Nei confronti del Comune non ha disposto spese, rilevando la tardività della costituzione senza rituale controricorso.
Norme richiamate
art. 362, comma 1, c.p.c.
richiamato quale base del ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione
art. 111 Cost.
interpretato nel senso che il ricorso alle Sezioni Unite contro le sentenze del Consiglio di Stato è limitato al controllo dei limiti esterni della giurisdizione, non alla nomofilachia o al sindacato sugli errori di diritto
art. 37 c.p.c.
richiamato per escludere l’applicabilità ratione temporis del nuovo testo modificato dal d.lgs. n. 149/2022
art. 380-bis.1 c.p.c.
menzionato per la trattazione camerale del ricorso
art. 279, secondo e quarto comma, c.c.
evocato come parametro processuale nella doglianza relativa al preteso contrasto tra sentenza non definitiva e definitiva
art. 370, comma 1, c.p.c.
richiamato per affermare la tardività della costituzione del Comune senza rituale controricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di ricorso inammissibile
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 2, legge n. 315 del 1969
citato nei motivi originari dinanzi al giudice amministrativo come disciplina della viabilità alternativa
art. 13 del d. lgs. n. 285/1992
richiamato nel secondo ricorso amministrativo quale norma asseritamente violata
D.M. Trasporti n. 6792/2001
richiamato nel secondo ricorso amministrativo quale fonte tecnica di settore
art. 702-ter c.p.c.
menzionato per l’ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno invocata quale giudicato
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
menzionato nel dispositivo per l’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato è ammissibile solo per veri motivi inerenti alla giurisdizione, cioè per difetto assoluto o relativo di giurisdizione; non è invece consentito trasformarlo in un ulteriore grado di merito o in un controllo sulla correttezza dell’interpretazione delle norme.
- Non integra eccesso di potere giurisdizionale la decisione del giudice speciale che, pur muovendosi entro la propria giurisdizione, interpreti male la disciplina sostanziale o processuale e ne ricavi il rigetto della domanda: si tratta di errori interni, non di sconfinamento nei limiti esterni della giurisdizione.
- La parte che abbia adito un giudice e sia soccombente nel merito non può poi impugnare la sentenza lamentando il difetto di giurisdizione del giudice da essa stessa prescelto, se non è stata soccombente su un autonomo capo relativo alla giurisdizione.
- La denuncia di una sentenza asseritamente "apparente", "abnorme" o lesiva del diritto di difesa non basta, di per sé, a fondare il motivo inerente alla giurisdizione, se la censura sostanziale riguarda l’interpretazione delle norme e la valutazione del merito della controversia.
- Quando il giudice speciale effettivamente svolge attività interpretativa, il sindacato delle Sezioni Unite resta precluso anche se l’interpretazione è ritenuta errata o non condivisibile, perché la scelta della regula iuris rientra nel potere giurisdizionale stesso.
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