Sentenza n. 5222/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensiva, a) del decreto dirigenziale n. 301 dell’8 maggio 2026, con cui la Regione Campania ha approvato le graduatorie con i punteggi finali dell’interpello per il conferimento degli incarichi di elevata qualificazione di cui al decreto dirigenziale n. 123 dell’11 novembre 2025, nella parte in cui l’incarico 73 (Referente coordinamento delle attività amministrative del CPI di Teano) non è stato assegnato alla ricorrente, ma ad un altro candidato in possesso dello stesso punteggio, e nella parte in cui la graduatoria dell’incarico 74 (Referente erogazione dei servizi e dei LEP del CPI di Teano) ha attribuito alla ricorrente il punteggio 54 in luogo del 57 spettante, con conseguente mancata assegnazione dell’incarico; b) degli atti preordinati, connessi e conseguenziali, tra i quali i decreti dirigenziali di conferimento dei citati incarichi di elevata qualificazione 73 e 74; c) dell’avviso di interpello approvato con il decreto dirigenziale n. 123 dell’11 novembre 2025, nella parte in cui ha disposto che la domanda di partecipazione dovesse essere presentata, a pena di esclusione, “mediante l’apposito applicativo con accesso attraverso credenziali di dominio”, con la conseguenza che tale applicativo non avrebbe consentito alla ricorrente l’inserimento dei titoli di preferenza nella domanda di partecipazione; d) del decreto dirigenziale n. 428 del 24 giugno 2026, nella parte in cui la Regione Campania ha sospeso l’efficacia dei decreti di conferimento degli incarichi 73 e 74 senza disporne l’annullamento in autotutela con le relative graduatorie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie e atti di conferimento di incarichi di elevata qualificazione presso Centri per l'impiego, nonché avviso di interpello e successivo provvedimento di sospensione dell'efficacia dei conferimenti
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale che approvava le graduatorie finali di una procedura di interpello per il conferimento di incarichi di elevata qualificazione presso i Centri per l'impiego regionali. Ha contestato, in particolare, la mancata assegnazione dell'incarico n. 73, attribuito a un altro candidato avente il medesimo punteggio, e il punteggio assegnatole per l'incarico n. 74, ritenuto inferiore a quello spettante, con conseguente mancata assegnazione anche di tale incarico. Sono stati inoltre impugnati gli atti di conferimento, l'avviso di interpello nella parte in cui imponeva la presentazione telematica della domanda mediante un applicativo con accesso tramite credenziali di dominio, asseritamente impedendo l'inserimento dei titoli di preferenza, nonché il successivo decreto regionale che aveva sospeso l'efficacia dei conferimenti senza procedere al loro annullamento in autotutela.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata nella sede cautelare, ritenendo fondata l'eccezione della Regione sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha affermato che gli interpelli diretti al conferimento di posizioni organizzative e incarichi di elevata qualificazione non costituiscono procedure concorsuali rientranti nell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001: l'incarico è temporaneo, non comporta mutamento del profilo professionale né passaggio di area e determina soltanto un mutamento delle funzioni esercitate. Le controversie relative sia alla procedura selettiva sia agli atti di conferimento appartengono pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale possono essere fatti valere anche vizi degli atti amministrativi incidenti sui criteri di assegnazione, mediante eventuale disapplicazione. Il TAR ha inoltre rilevato che gli atti di conferimento sono atti di micro-organizzazione, espressione dei poteri del privato datore di lavoro, e incidono su posizioni di diritto soggettivo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riproposizione davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della controversia; il contributo unificato è rimasto a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
La giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti pubblici non si estende agli interpelli per il conferimento di posizioni organizzative o incarichi di elevata qualificazione, che non comportano mutamento del profilo professionale o passaggio di area.
art. 11 c.p.a.
La domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario secondo il meccanismo di conservazione degli effetti processuali previsto in caso di declinatoria della giurisdizione.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata nella sede cautelare, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Le controversie relative agli interpelli e alle procedure selettive finalizzati al conferimento di posizioni organizzative o incarichi di elevata qualificazione a dipendenti pubblici appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando l'incarico non comporta né un mutamento del profilo professionale né un passaggio di area, ma soltanto un temporaneo mutamento delle funzioni.
- L'incarico di elevata qualificazione costituisce una funzione temporanea di alta responsabilità, autonomia e gestione, la cui attribuzione non modifica stabilmente lo status professionale del dipendente; le controversie sul suo conferimento riguardano pertanto posizioni di diritto soggettivo.
- Il giudice ordinario, investito della controversia sul conferimento di un incarico di elevata qualificazione, può disapplicare gli eventuali atti amministrativi illegittimi che incidano sulla fissazione dei criteri o sullo svolgimento della procedura di assegnazione.
- Gli atti di conferimento degli incarichi di elevata qualificazione rientrano nella micro-organizzazione dell'amministrazione e costituiscono espressione dei poteri del datore di lavoro pubblico, analogamente agli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali, quando non comportino modifiche del rapporto di impiego o passaggi di area.
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