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Ordinanza

Ordinanza n. 1654/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Roma, Sezione V, n. 12750/2023.

Giustizia amministrativa202401470

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. V, n. 12750/2023

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le amministrazioni hanno proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 12750/2023. In sede di verifica della regolarità della notificazione dell’appello, è emerso che l’atto era stato notificato alle Aziende agricole Pozzan Mirko e Fracasso Claudio presso il difensore costituito in primo grado, nonostante tale difensore fosse stato sostituito, nel corso del giudizio, da altro procuratore. La notificazione effettuata presso il difensore revocato o sostituito è stata ritenuta affetta da nullità, non da inesistenza. L’Azienda agricola Pozzan Mirko si è costituita in giudizio, mentre l’Azienda agricola Fracasso Claudio non si è costituita.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la notificazione dell’appello effettuata presso il difensore originario, ormai sostituito, fosse nulla e sanabile mediante costituzione del destinatario, anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità. Poiché l’Azienda agricola Pozzan Mirko si è costituita, la questione della sanatoria della nullità è stata riservata alla decisione di merito. Poiché l’Azienda agricola Fracasso Claudio non si è costituita, il Collegio ha ordinato alle amministrazioni appellanti di rinnovare la notificazione dell’atto di appello, unitamente all’ordinanza, entro il 27 marzo 2026. La trattazione del merito è stata rinviata a un’udienza pubblica da fissarsi nel quarto trimestre 2026. Non è stata ancora decisa la fondatezza dell’appello né confermata o riformata la sentenza di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 105 c.p.c.

    Non citato espressamente nel testo; la decisione richiama il principio giurisprudenziale secondo cui la notificazione presso il difensore sostituito è nulla e sanabile mediante costituzione del destinatario.

Massime di principio

  • La notificazione dell’atto di appello effettuata presso il difensore costituito in precedenza, ma successivamente sostituito, è affetta da nullità e non da inesistenza, anche quando l’appellante conosca l’avvenuta sostituzione.
  • La nullità della notificazione presso il difensore sostituito può essere sanata dalla costituzione in giudizio del destinatario, anche se la costituzione è effettuata esclusivamente per eccepire la nullità.
  • Se il destinatario della notificazione nulla non si costituisce, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notificazione, assegnando un termine e rinviando la trattazione della causa.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

Testo integrale

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