Regolamento (UE) 2024/1796
Regolamento (UE) 2024/1796 del Consiglio, del 24 giugno 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regime sanzionatorio UE relativo all’Iran per introdurre eccezioni e deroghe a favore dell’assistenza umanitaria. La novella risponde all’esigenza di facilitare l’azione umanitaria basata sui principi, consentendo a determinate organizzazioni partner dell’Unione di operare senza incorrere nel divieto di disponibilità di fondi e risorse economiche verso soggetti designati, purché per fini esclusivamente umanitari. È inoltre previsto un meccanismo autorizzativo semplificato per i casi non coperti dall’esenzione automatica, con tempi brevi di decisione e obbligo di informazione tra Stati membri e Commissione.
Modifica del regolamento (UE) n. 359/2011 per introdurre eccezioni e una procedura di deroga umanitaria in relazione alle misure restrittive adottate nei confronti di persone, entità e organismi in Iran.
Ambito di applicazione
Si applica alle misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 359/2011, in particolare al divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di persone, entità e organismi designati ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2. Riguarda le operazioni effettuate nell’ambito di attività esclusivamente umanitarie in Iran, con un’esenzione specifica per organizzazioni e agenzie dell’Unione sottoposte a valutazione per pilastro e titolari di un accordo quadro di partenariato finanziario con l’Unione. Per gli altri soggetti coinvolti in attività umanitarie è prevista una possibile deroga autorizzativa da parte delle autorità competenti degli Stati membri. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Modifica del regolamento (UE) n. 359/2011 in materia di misure restrittive verso l’Iran
Il regolamento modifica il regime sanzionatorio dell’Unione relativo a determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran. L’intervento si coordina con la decisione (PESC) 2024/1795 e nasce dall’esigenza di facilitare l’azione umanitaria basata sui principi, garantendo al tempo stesso l’applicazione uniforme delle nuove eccezioni in tutti gli Stati membri.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che il Consiglio ha riesaminato il quadro sanzionatorio del 2011 e ha ritenuto opportuno introdurre eccezioni umanitarie al divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di soggetti designati. La finalità è consentire operazioni umanitarie in Iran svolte da attori imparziali, evitando che il regime restrittivo ostacoli attività necessarie per scopi esclusivamente umanitari.
Ambito di applicazione
Il regolamento incide sul regolamento (UE) n. 359/2011 e, in particolare, sul divieto di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, relativo alla messa a disposizione di fondi e risorse economiche. Le nuove regole operano per attività esclusivamente umanitarie in Iran. È prevista un’esenzione automatica per determinate organizzazioni e agenzie dell’Unione che agiscono come partner umanitari, mentre per gli altri soggetti è disponibile una deroga autorizzativa nazionale.
Esenzione per determinate organizzazioni e agenzie dell’Unione
Il nuovo articolo 7 bis, paragrafo 1, stabilisce che il divieto non si applica quando i fondi o le risorse economiche sono messi a disposizione da organizzazioni e agenzie che:
- sono sottoposte a valutazione per pilastro da parte dell’Unione;
- hanno concluso con l’Unione un accordo quadro relativo al partenariato finanziario;
- agiscono come partner umanitari dell’Unione.
L’esenzione vale solo se la fornitura di fondi o risorse è necessaria per scopi esclusivamente umanitari in Iran.
Deroga autorizzativa per altri casi umanitari
Per i casi non rientranti nell’esenzione automatica, il paragrafo 2 consente alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare autorizzazioni specifiche o generali. Le autorizzazioni possono riguardare:
- lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati;
- la messa a disposizione di fondi o risorse economiche.
L’autorizzazione può essere subordinata a condizioni generali o specifiche ritenute appropriate dall’autorità competente e presuppone che l’operazione sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari in Iran.
Termini procedurali
Il paragrafo 3 introduce un meccanismo accelerato: in assenza, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda, di una decisione negativa, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di proroga del termine, l’autorizzazione si intende concessa. Si tratta quindi di un modello di silenzio-assenso funzionale alla rapidità degli interventi umanitari.
Comunicazione tra Stati membri e Commissione
Il paragrafo 4 impone allo Stato membro interessato di informare gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dei paragrafi 2 o 3 entro 2 settimane dal rilascio. La previsione mira a garantire trasparenza e coordinamento nell’applicazione delle deroghe.
Entrata in vigore e natura dell’atto
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Esenzione umanitaria per partner umanitari dell’Unione
Inserisce l’articolo 7 bis nel regolamento (UE) n. 359/2011, stabilendo che il divieto di cui all’articolo 2, paragrafo 2, non si applica a fondi o risorse economiche messi a disposizione da organizzazioni e agenzie sottoposte a valutazione per pilastro dall’Unione e con le quali sia stato concluso un accordo quadro relativo al partenariato finanziario, se la fornitura è necessaria per scopi esclusivamente umanitari in Iran.
Deroga autorizzativa per altri casi umanitari
Nei casi non coperti dall’esenzione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, con condizioni generali o specifiche ritenute opportune, lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati o la loro messa a disposizione, in deroga all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, purché ciò sia necessario per scopi esclusivamente umanitari in Iran.
Silenzio-assenso entro 5 giorni lavorativi
Se entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda di autorizzazione l’autorità competente non comunica una decisione sfavorevole, una richiesta di informazioni o la proroga del termine, l’autorizzazione si considera concessa.
Obbligo di informazione tra Stati membri e Commissione
Lo Stato membro che rilascia l’autorizzazione ai sensi dei paragrafi 2 o 3 deve informare gli altri Stati membri e la Commissione entro 2 settimane dal rilascio.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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