Ordinanza n. 2119/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. Del provvedimento del Comune di Bacoli del 30.06.2026, notificato a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “Invito e Diffida alla liberazione aree demaniali marittime”, con la quale l’ente comunale, dopo avere richiamato la Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 7 maggio 2026 di adozione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (PAD) e la Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 1 aprile 2025, ha invitato e diffidato la ricorrente a <<…liberare le aree occupate entro 60 giorni dal ricevimento della presente, provvedendo allo sgombero delle stesse da tutti gli arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione …. con avvertenza che, in mancanza, sarebbero stati adottati i necessari provvedimenti repressivi consequenziali…>>; 2. Della Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 1 Aprile 2025, richiamata nel provvedimento impugnato sub 1 quale atto di indirizzo dell’Area VIII – Demanio, ove occorra e nei limiti di interesse e di lesività per la ricorrente; 3. Della Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 7 Maggio 2026, nella parte in cui possa essere interpretata dall’Amministrazione quale fonte immediata di obblighi conformativi o restitutori a carico dei concessionari demaniali prima dell’approvazione definitiva del PAD e della sua effettiva operatività, ove occorra e nei limiti di interesse e di lesività per la ricorrente; 4. Di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato, ancorché allo stato non conosciuto, ivi compresi gli atti istruttori, i pareri interni, le eventuali perizie, gli atti di indirizzo e gli eventuali provvedimenti conseguenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: invito e diffida alla liberazione di aree demaniali marittime e allo sgombero di arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione entro 60 giorni
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La società concessionaria ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la diffida comunale del 30 giugno 2026 con cui le è stato intimato di liberare le aree demaniali marittime occupate e di rimuovere arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione, con avvertenza dell'adozione di successivi provvedimenti repressivi. Sono state inoltre impugnate, ove lesive, la deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 1 aprile 2025, quale atto di indirizzo dell'Area VIII-Demanio, e la deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 7 maggio 2026, relativa all'adozione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo, nella parte in cui potesse essere interpretata come fonte immediata di obblighi conformativi o restitutori prima dell'approvazione definitiva del piano e della sua operatività. Il Comune ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per asserita carenza di lesività della diffida. L'ordinanza non definisce nel merito i motivi di legittimità dedotti, rilevando soltanto la complessità e tecnicità delle questioni controverse.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare senza esaminare definitivamente l'eccezione preliminare di inammissibilità né le questioni di merito, ritenendo che esse richiedano una valutazione propria della fase di merito. Ha ravvisato il periculum in mora nel pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'obbligo di rilascio dell'area e di ripristino dello stato dei luoghi entro il 29 agosto 2026, nel pieno della stagione balneare. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, anche considerando che l'atto riguarda arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione, ha sospeso temporaneamente l'efficacia del provvedimento impugnato fino al 30 settembre 2026, termine coincidente con la conclusione della stagione balneare. Ha rimesso al Presidente della Sezione la fissazione dell'udienza di merito e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare incidentale prevista dal codice del processo amministrativo.
Massime di principio
- Quando l'esecuzione di un provvedimento amministrativo impone il rilascio di un'area e il ripristino dello stato dei luoghi entro un termine ravvicinato collocato nel pieno della stagione di esercizio dell'attività, il pregiudizio economico e organizzativo conseguente può integrare un danno grave e irreparabile ai fini della tutela cautelare.
- In presenza di questioni di merito complesse e tecniche, il giudice cautelare può rinviare il loro approfondito esame alla fase di merito, accordando nel frattempo una sospensione temporanea dell'efficacia dell'atto quando sussista un periculum in mora adeguatamente apprezzabile.
- La sospensione cautelare può essere disposta ad tempus e limitata al periodo strettamente necessario a evitare il pregiudizio, mediante la fissazione di un termine finale collegato al bilanciamento tra l'interesse del destinatario e l'interesse pubblico all'esecuzione del provvedimento.
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