Sentenza n. 10338/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ANAC di annotazione nel Casellario Informatico dei contratti pubblici della revoca dell’aggiudicazione disposta dal Comune di Omegna
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’annotazione disposta da ANAC ai sensi dell’art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, relativa alla revoca dell’aggiudicazione di lavori pubblici adottata dal Comune di Omegna dopo la comunicazione dell’impossibilità di procedere alla stipula del contratto per sopravvenute circostanze ritenute non imputabili e non prevedibili. Ha dedotto: la tardività della segnalazione della stazione appaltante, effettuata 64 giorni dopo la revoca, in violazione del termine di trenta giorni previsto dal regolamento ANAC e ritenuto perentorio; l’illegittimità della segnalazione e dell’annotazione, poiché la condotta avrebbe integrato una semplice rinuncia alla commessa e non un grave illecito professionale; il difetto di motivazione, di istruttoria e il travisamento dei fatti, per non avere ANAC considerato le circostanze rappresentate dalla società nel procedimento. Con memoria non notificata alla controparte, la ricorrente ha inoltre dedotto la violazione del termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento di annotazione.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato inammissibile la censura relativa al termine di 180 giorni, perché introdotta tardivamente con memoria non notificata alla resistente e quindi oltre i limiti della mera illustrazione dei motivi già proposti, in violazione del contraddittorio e del termine decadenziale. Nel merito ha respinto il motivo sulla tardività della segnalazione: il termine di trenta giorni previsto dall’art. 11 del Regolamento ANAC ha natura acceleratoria e ordinatoria, non perentoria, poiché è collegato anche alla possibile irrogazione di sanzioni alla stazione appaltante in caso di omissione o ritardo e non impedisce ad ANAC di acquisire e annotare d’ufficio informazioni altrimenti conosciute. Il giudice ha poi precisato che l’annotazione non interdittiva non ha natura sanzionatoria e che, in presenza di revoca dell’aggiudicazione, l’obbligo di motivazione sull’utilità della notizia è attenuato, trattandosi di una fattispecie tipica potenzialmente rilevante per la verifica dell’affidabilità professionale. ANAC deve valutare la non manifesta infondatezza dei fatti e l’utilità della notizia, tenendo conto delle diverse ricostruzioni prospettate dall’operatore, ma non può sostituirsi al giudice competente nella valutazione definitiva della legittimità o dell’inadempimento sottostante. Lo stesso limite vale per il giudice amministrativo investito dell’impugnazione dell’annotazione, soprattutto quando il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione non sia stato autonomamente impugnato. Nel caso concreto, la revoca riguardava il rifiuto dell’unica impresa partecipante di procedere alla stipula dopo avere presentato un’offerta con ribasso del 17,111%, nonostante le revisioni progettuali e l’aggiornamento del prezzario regionale. Le circostanze addotte dalla società, inclusi gli aumenti imprevedibili dei prezzi, non sono state ritenute straordinarie e tali da rendere manifestamente inutile la notizia: l’operatore che abbia liberamente presentato l’offerta non può successivamente lamentare l’insufficienza del corrispettivo per giustificare il rifiuto di stipulare, senza incidere sulla valutazione della serietà e affidabilità della condotta. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016
gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l’Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’articolo 80
La disposizione attribuisce ad ANAC il potere di gestire il Casellario e di stabilire le ulteriori informazioni utili alla tenuta dello stesso, alla verifica dei gravi illeciti professionali, all’attribuzione del rating di impresa e al conseguimento dell’attestazione di qualificazione.
art. 213, comma 13, d.lgs. 50/2016
Il termine regolamentare per la segnalazione è correlato alla possibile sanzionabilità dei soggetti inadempienti all’obbligo informativo e non ha, per ciò solo, natura perentoria.
art. 80, comma 5, lettera c), d.lgs. 50/2016
Le informazioni del Casellario possono rilevare ai fini della verifica dei gravi illeciti professionali e dell’affidabilità dell’operatore economico.
art. 11 del Regolamento ANAC per la gestione del Casellario Informatico
le s.a. e gli altri soggetti detentori di informazioni concernenti l’esclusione dalle gare ovvero fatti emersi nel corso di esecuzione del contratto devono inviare all’Autorità tali informazioni nel termine di 30 giorni decorrenti dalla conoscenza o dall’accertamento delle stesse
Il termine di trenta giorni per la comunicazione ad ANAC è acceleratorio e ordinatorio, non perentorio; il suo superamento non preclude l’annotazione.
art. 8, comma 2, lettera a), del Regolamento ANAC per la gestione del Casellario Informatico
le notizie, le informazioni e i dati concernenti i provvedimenti di esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto o di concessione e di revoca dell’aggiudicazione per la presenza di uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del codice, che consolidano il grave illecito professionale posto in essere nello svolgimento della procedura di gara od altre situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o affidabilità dell’operatore economico
La revoca dell’aggiudicazione e le situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o affidabilità dell’operatore costituiscono fattispecie annotabili; per tali fatti l’obbligo di motivare specificamente l’utilità della notizia è attenuato.
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo di motivazione dell’annotazione deve consentire di comprendere le ragioni della rilevanza della notizia, con intensità attenuata quando la fattispecie è già tipicamente considerata utile dal legislatore o dal regolamento.
art. 44, comma 4, c.p.a.
In caso di irregolarità della notificazione del ricorso, il giudice può assegnare un termine perentorio per la rinnovazione della notifica.
art. 1337 c.c.
Il rifiuto ingiustificato dell’aggiudicatario di stipulare il contratto può integrare una violazione dell’obbligo di buona fede nella fase precontrattuale e costituire elemento rilevante ai fini dell’affidabilità professionale.
art. 93, comma 6, d.lgs. 50/2016
L’inadempimento dell’obbligo dell’aggiudicatario di procedere alla stipula può comportare l’incameramento della garanzia provvisoria.
Massime di principio
- Il termine di trenta giorni previsto dal regolamento ANAC per la trasmissione delle informazioni da parte della stazione appaltante ai fini dell’annotazione nel Casellario ha natura acceleratoria e ordinatoria, non perentoria; il suo superamento non impedisce l’avvio o la conclusione del procedimento di annotazione.
- L’annotazione non interdittiva nel Casellario Informatico non ha natura sanzionatoria. La sua legittimità dipende dalla non manifesta infondatezza della notizia e dalla sua utilità rispetto alle finalità di verifica dell’integrità e affidabilità degli operatori economici.
- Nell’esercizio del potere di annotazione ANAC non può definire nel merito la legittimità del provvedimento della stazione appaltante né sostituirsi al giudice competente nell’accertamento dell’inadempimento; deve tuttavia considerare le circostanze dedotte dall’operatore e dare sinteticamente conto delle ricostruzioni divergenti dei fatti emerse nel procedimento.
- Quando la notizia riguarda la revoca dell’aggiudicazione o il rifiuto dell’aggiudicatario di stipulare il contratto, l’obbligo di motivare sull’utilità dell’annotazione è attenuato, poiché tali fatti sono astrattamente idonei a incidere sulla valutazione dell’affidabilità professionale. L’esclusione dell’utilità richiede circostanze eccezionali e straordinarie, tali da rendere il fatto inidoneo a costituire qualsiasi indice di inaffidabilità per futuri affidamenti.
- L’operatore economico che abbia liberamente formulato e presentato un’offerta non può, una volta divenuto aggiudicatario, invocare la non remuneratività del corrispettivo per giustificare il rifiuto di stipulare, senza incorrere in una contraddizione rilevante ai fini della valutazione della serietà e affidabilità della condotta.
- Nel processo amministrativo, una censura nuova o sostanzialmente ampliativa del thema decidendum non può essere introdotta con una memoria non notificata alla controparte; la memoria può soltanto illustrare i motivi già ritualmente dedotti.
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