Sentenza del 05/12/2019 n. 31809 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento per maggiori IRES, IVA e IRAP relative al 2005 e un atto di contestazione delle sanzioni relativo al 2006. L'Ufficio aveva ritenuto che, considerando la materia prima disponibile, le vendite dichiarate, le rimanenze finali e gli scarti non commercializzabili, emergesse una quantità di prodotto venduta senza fatturazione. La società sosteneva invece che le differenze fossero costituite da sfridi e scarti di polietilene, non iscritti nel registro dei rifiuti perché ritenuti commercializzabili o comunque non soggetti a tale annotazione. L'Agenzia contestava inoltre che la CTR avesse deciso oltre i limiti del ricorso, annullando integralmente l'accertamento benché, a suo avviso, fossero state impugnate soltanto le sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che dal ricorso originario della società risultasse la volontà di contestare sia l'atto di accertamento sia l'atto sanzionatorio. Ha ritenuto fondato il terzo motivo, relativo all'insufficienza e oscurità della motivazione della CTR: la sentenza non indicava gli elementi concreti dai quali desumere che gli scarti di produzione fossero stati commercializzati e quindi potessero giustificare il mancato inserimento nel registro dei rifiuti. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR delle Marche, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sul merito dell'accertamento.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi entro i limiti della domanda. Nel caso concreto la Corte ha escluso la violazione perché il ricorso della società, nonostante alcune imprecisioni terminologiche, contestava sia l'accertamento sia le sanzioni.
Art. 18 del D.Lgs. n. 546/1992
Disciplina il contenuto del ricorso tributario. La sua interpretazione ha consentito di valorizzare il contenuto sostanziale delle censure della contribuente, oltre le incertezze formali.
Art. 39 del D.P.R. n. 600/1973
Riguarda i poteri e i criteri dell'accertamento delle imposte sui redditi; era invocato dall'Agenzia per sostenere la ricostruzione induttiva delle vendite non fatturate.
Art. 54 del D.P.R. n. 633/1972
Riguarda l'accertamento dell'IVA; era richiamato in relazione alla ricostruzione delle operazioni imponibili non documentate.
Art. 2697 c.c.
Regola l'onere della prova. La decisione evidenzia la necessità di valutare e motivare adeguatamente gli elementi dai quali deriverebbe la commercializzazione degli scarti e l'esistenza di vendite non fatturate.
D.Lgs. n. 22/1997, art. 6, comma 1, lett. a)
Era richiamato per la qualificazione giuridica dei materiali come rifiuti o scarti e per la conseguente rilevanza della loro registrazione.
Legge n. 187/2002, art. 14
Era richiamato nella disciplina applicabile alla qualificazione e gestione degli scarti, nell'ambito della contestazione sulla loro iscrizione nel registro dei rifiuti.
Massime di principio
- Quando un giudice tributario esclude un'evasione basata su differenze quantitative di magazzino, deve indicare con chiarezza gli elementi concreti che giustificano la qualificazione delle eccedenze come scarti, rifiuti o prodotti commercializzati.
- La mera affermazione che determinati materiali siano scarti non è sufficiente: occorre spiegare la loro natura, la destinazione effettiva, la commerciabilità e il rapporto con la contabilità e con i registri obbligatori.
- Gli accertamenti fondati su differenze tra materia prima, produzione, vendite, rimanenze e rifiuti devono essere valutati considerando l'intero ciclo produttivo e la documentazione commerciale disponibile.
- Nel processo tributario il giudice deve interpretare il ricorso secondo il suo contenuto sostanziale: anche se il contribuente formula in modo impreciso le richieste, la contestazione dell'accertamento può risultare validamente proposta se le motivazioni ne denunciano l'infondatezza.
- La cassazione per motivazione insufficiente o oscura non comporta necessariamente la vittoria definitiva di una parte sul merito: normalmente determina il rinvio al giudice di merito, che dovrà riesaminare la questione fornendo una motivazione completa.
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