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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35601/2023 del 24/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata estinta per prescrizione la pena di 3 anni di reclusione (sentenza n.141/2008, irrevocabile il 23/09/2008) asserendo che il termine decennale era decorso. Il Tribunale dell'esecuzione ha rigettato l'istanza ritenendo che il termine non fosse decorso: la pena era stata oggetto di cumulo con altre pene e, soprattutto, era stata interessata da indulto poi revocato in conseguenza di una successiva condanna irrevocabile accertata il 31/03/2014. La difesa ha dedotto che la revoca non poteva impedire la prescrizione perché la Corte di Cassazione ha poi disposto la restituzione in termini e ha incide sulla irrevocabilità della sentenza che aveva determinato la revoca; il giudice ha però ritenuto che, nella situazione concreta, la perdita di irrevocabilità della sentenza presupposto della revoca ha fatto venir meno il titolo esecutivo e quindi la pena non è attualmente eseguibile, per cui il termine di prescrizione non è ancora iniziato a decorrere.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, in caso di indulto, il termine di prescrizione non decorre fino a quando la condizione che rende la pena non eseguibile permane; se l'indulto è revocato in conseguenza di una successiva condanna, il decorso del termine di prescrizione inizia dall'irrevocabilità di quella sentenza che ha determinato la revoca. Nel caso specifico, la successiva pronuncia è poi venuta meno nella sua irrevocabilità (restitutio in termini concessa dalla Cassazione), per cui non esiste al momento un titolo esecutivo: la pena non è eseguibile e il termine di prescrizione non è iniziato. Ricadono sulla parte ricorrente le spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 172 c.p.

    Norma sulla estinzione della pena per decorso del termine di prescrizione; nel caso esaminato la Corte interpreta che il decorso del termine non inizia se la pena non è eseguibile per effetto di un indulto ancora operante o per l'assenza di un titolo esecutivo.

  • art. 666 c.p.p.

    Norma richiamata con riferimento ai rimedi in materia di esecuzione: la doglianza del ricorrente era fondata su presunte violazioni di tale articolo ma la Corte ha ritenuto infondate le censure.

  • art. 676, comma 1 e art. 667, comma 4 c.p.p.

    Norme procedurali che regolano l'ordinanza del giudice dell'esecuzione e il procedimento di revoca degli effetti dell'atto; utilizzate per inquadrare l'atto impugnato.

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato poiché la pena contestata era stata irrogata con procedimento di patteggiamento; ciò incide sulla natura della condanna ma non modifica il principio relativo all'inizio della prescrizione in presenza di indulto e di titolo esecutivo.

  • L. 241/2006 (indulto)

    La legge di indulto ha reso la pena non eseguibile fino alla revoca; la Corte precisa che finché la condizione che rendeva la pena non eseguibile permane, il termine di prescrizione non decorre.

Massime di principio

  • Se a una pena è stato concesso un indulto, il termine di prescrizione non decorre fintanto che la pena non è eseguibile per effetto dell'indulto.
  • Se l'indulto viene revocato in conseguenza di una successiva condanna, il decorso della prescrizione inizia dall'irrevocabilità della sentenza che ha determinato la revoca.
  • Se la sentenza che ha determinato la revoca dell'indulto perde successivamente lo stato di irrevocabilità (ad esempio per restituzione in termini o annullamento), viene meno il titolo esecutivo e quindi il termine di prescrizione non può considerarsi già iniziato.
  • Il cumulo delle pene e il principio di unitarietà dell'esecuzione impediscono, in linea generale, di scindere artificialmente l'esecuzione per dichiarare estinta per prescrizione una sola delle pene aggregate.
  • In procedimenti esecutivi è essenziale verificare lo stato di irrevocabilità delle sentenze che hanno inciso sull'eseguibilità della pena: la sussistenza o meno del titolo esecutivo è determinante per il calcolo dei termini di prescrizione.
  • Se una sentenza presupposto della revoca dovesse poi essere riformata con assoluzione, la pena originaria resta estinta per effetto dell'indulto non più revocabile, e non per decorso della prescrizione.

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