Cassazione Civile, Ordinanza n. 25512/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)
La controversia
La controversia nasce da un intervento edilizio su un fondo a quota inferiore rispetto al terreno del ricorrente, con sbancamenti e realizzazione di tre muri di contenimento/sostegno. In sede cautelare era stata accolta una denuncia di nuova opera per il pericolo di danno alla proprietà del ricorrente, ritenendosi che le opere potessero violare le distanze dal confine. Nel successivo giudizio di merito, i soggetti che avevano eseguito o comunque riferito le opere chiedevano di accertare la legittimità della prosecuzione dei lavori e l’assenza di violazioni, mentre il ricorrente proponeva impugnazione contro la decisione di appello che aveva escluso la natura di costruzione dei muri e revocato i provvedimenti cautelari. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 873 c.c., sostenendo che i muri di contenimento tra fondi a livelli diversi, quando il dislivello sia stato creato o accentuato artificialmente, devono essere considerati costruzioni e quindi soggetti alle distanze legali; la Corte d’appello avrebbe errato nel valorizzare la collocazione dei muri rispetto al piano di campagna senza verificare se fossero completamente interrati e senza accertare adeguatamente l’origine naturale o artificiale del dislivello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha censurato la sentenza d’appello per aver confuso il dato della riduzione della volumetria preesistente con la qualificazione giuridica dei manufatti e per non aver chiarito, in modo coerente, quale fosse il piano di riferimento per stabilire se i muri fossero o meno completamente interrati. Ha inoltre richiamato il principio per cui, ai fini dell’art. 873 c.c., rileva la natura di costruzione di qualsiasi opera non completamente interrata avente solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, nonché il principio secondo cui il muro di contenimento può assumere rilievo diverso a seconda che il dislivello sia naturale o artificiale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché riesamini la questione applicando i principi indicati e verificando la natura dei muri sub 2 e sub 3, la quota effettiva del terreno e l’origine del dislivello.
Norme richiamate
art. 1171 c.c.
richiamato come base del procedimento cautelare originario volto a prevenire il danno temuto alla proprietà.
art. 873 c.c.
le opere devono essere qualificate in base alla loro natura di costruzione; i muri di contenimento o sostegno, se non completamente interrati e se incidono su un dislivello artificiale o accentuato dall’uomo, possono essere soggetti alle distanze legali.
art. 887 c.c.
la disciplina delle spese e della conservazione del muro di sostegno presuppone un dislivello di origine naturale; se il dislivello è causato o aggravato dal proprietario del fondo inferiore, l’onere può gravare su quest’ultimo.
art. 380 bis 1 c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
art. 669 decies c.p.c.
richiamato con riferimento al successivo giudizio cautelare introdotto in pendenza dell’appello.
Massime di principio
- Ai fini delle distanze legali, deve considerarsi "costruzione" qualsiasi opera non completamente interrata che presenti solidità, stabilità e immobilizzazione rispetto al suolo, a prescindere dal livello di posa o dalla destinazione del manufatto.
- La qualificazione di un muro di contenimento o sostegno non può essere desunta solo dalla sua funzione o dal fatto che riduca una volumetria preesistente: occorre verificare in concreto se il manufatto sia completamente interrato e quale sia il piano di campagna effettivamente rilevante.
- Quando i fondi confinanti sono a dislivello, è decisivo accertare se il dislivello abbia origine naturale oppure sia stato creato o aggravato dall’opera dell’uomo; nel secondo caso anche il terrapieno e il muro che lo producono o lo accentuano possono essere trattati come costruzioni ai fini dell’art. 873 c.c.
- La motivazione di merito è viziata se non chiarisce il livello del terreno assunto a riferimento per la misurazione dell’interramento o se omette di esaminare il punto decisivo della eventuale alterazione artificiale del piano di campagna.
- La disciplina dell’art. 887 c.c. opera solo se il dislivello tra i fondi ha origine naturale; se il dislivello è causato o aggravato dal proprietario del fondo inferiore, l’obbligo di costruzione o conservazione del muro di sostegno può gravare su quest’ultimo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25474/2023 del 31/08/2023
- ordinanza_civile · 31 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25475/2023 del 31/08/2023
- ordinanza_civile · 31 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25480/2023 del 31/08/2023
- ordinanza_civile · 31 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25484/2023 del 31/08/2023
- ordinanza_civile · 31 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25487/2023 del 31/08/2023
- ordinanza_civile · 31 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25488/2023 del 31/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →