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Ordinanza

Ordinanza n. 104/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 18 settembre 2025, recante ad oggetto “Bando pubblico per la concessione in uso temporaneo per l’installazione di impianti di telefonia mobile su aree comunali. Atto di indirizzo”; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Cellnex Italia s.p.a. il 13 aprile 2026: - della determinazione prot. n. 5058 del 3 febbraio 2026 del Comune di Giulianova - Area IV Servizi per la Promozione del Territorio - Servizio Ambiente, recante ad oggetto “Sito TE018 Denominato Area Depuratore Annunziata; avvio procedimento per richiesta smantellamento di stazione radio base”; - degli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi la nota del 28 gennaio 2026 del Responsabile Unico del Progetto di riqualificazione dell’area “ex Depuratore Annunziata” e gli “atti istruttori dalla lettura dei quali emerge parere negativo al rinnovo/nuova concessione per il sito TE018”, tutti di contenuto ignoto.

Giustizia amministrativa202500553

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione comunale di indirizzo per un bando pubblico relativo alla concessione temporanea di aree comunali per impianti di telefonia mobile e, con motivi aggiunti, avvio del procedimento per lo smantellamento di una stazione radio base

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la deliberazione della Giunta comunale n. 127 del 18 settembre 2025, avente a oggetto l'indirizzo per un bando pubblico relativo alla concessione in uso temporaneo di aree comunali destinate all'installazione di impianti di telefonia mobile, chiedendo anche la sospensione cautelare. Con motivi aggiunti ha impugnato la determinazione comunale del 3 febbraio 2026 di avvio del procedimento per la richiesta di smantellamento di una stazione radio base situata nell'area dell'ex depuratore Annunziata, nonché gli atti presupposti, tra cui una nota del responsabile del progetto di riqualificazione dell'area e atti istruttori dai quali sarebbe emerso un parere negativo al rinnovo o alla nuova concessione del sito. Le censure della ricorrente si sono poste, secondo il TAR, in contrasto con il divieto euro-unitario di rinnovo tacito delle concessioni di beni pubblici economicamente contendibili, sostenendo implicitamente la persistente disponibilità del titolo concessorio e la possibilità di rinnovo o prosecuzione dell'occupazione del bene.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Ha affermato che il rinnovo di una concessione di bene pubblico economicamente contendibile richiede un'espressa e formale manifestazione di volontà dell'amministrazione concedente, anche quando la facoltà di rinnovo sia prevista nella convenzione originaria. In mancanza di tale manifestazione, l'occupazione del bene è sine titulo, sebbene tollerata dall'ente proprietario. Nel bilanciamento degli interessi, il Collegio ha ritenuto prevalente l'interesse del Comune a rientrare sollecitamente nel pieno possesso dell'area mediante l'esercizio dell'autotutela esecutiva, al fine di realizzare il progetto di recupero dell'area dismessa. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare e i presupposti per l'adozione delle misure cautelari; nel caso concreto il TAR ha ritenuto insussistenti il fumus boni iuris e il periculum in mora.

Massime di principio

  • Il rinnovo tacito delle concessioni di beni pubblici economicamente contendibili è vietato, anche quando la facoltà di rinnovo sia espressamente prevista nella convenzione originaria.
  • Il rinnovo di una concessione di bene pubblico richiede un'espressa e formale manifestazione di volontà dell'amministrazione concedente; in mancanza, la prosecuzione dell'occupazione configura un'occupazione sine titulo, anche se tollerata dall'ente proprietario.
  • Nella tutela cautelare, l'interesse dell'ente proprietario a rientrare sollecitamente nel possesso di un bene occupato sine titulo può prevalere sull'interesse del concessionario alla prosecuzione dell'occupazione, quando ciò sia funzionale alla realizzazione di un progetto di recupero dell'area.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniTelecomunicazioni e impianti radioTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàPonderazione degli interessi e interesse pubblicoPrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

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