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Sentenza

Sentenza n. 5337/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione della sentenza n. 1132/2025 del 12 febbraio 2025 del Tribunale di Napoli.

Giustizia amministrativa202507156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 1132/2025, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 2.000 euro mediante emissione di buono elettronico della Carta del docente, oltre alle spese di giudizio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli del 12 febbraio 2025, assumendone il passaggio in giudicato e deducendo che il Ministero non aveva adempiuto alla condanna al pagamento di 2.000 euro mediante buono elettronico della Carta del docente. Ha chiesto di fissare un termine per l'adempimento, di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e di applicare una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. In seguito ha comunicato che la sentenza era stata eseguita nel febbraio 2026, dopo la notificazione del ricorso del 18 dicembre 2025, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nelle more del giudizio, il Ministero ha eseguito la sentenza, pagando nel febbraio 2026 la somma dovuta. Ha posto le spese di giudizio a carico del Ministero, poiché non era contestato che l'adempimento fosse intervenuto dopo la notificazione del ricorso; le ha liquidate in 800 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Non ha quindi disposto la nomina del commissario ad acta né applicato la penalità di mora.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione sopravvenuta del giudicato nelle more del processo determina la cessazione della materia del contendere.
  • Quando l'amministrazione adempie solo dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico, se tale successione temporale non è contestata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

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