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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28044/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per resistenza a pubblico ufficiale resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso deduceva violazione di legge in punto di affermazione di responsabilità, sostenendo che la condotta avrebbe dovuto essere qualificata come mera resistenza passiva e non integrare il reato contestato. La Corte ha ritenuto il motivo generico e apodittico, perché non indicava specificamente quali elementi di fatto sarebbero stati trascurati dai giudici di merito; ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era logica, coerente e puntuale.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice contestata e posta a base della condanna confermata in appello; il ricorso mirava a escluderne l'applicazione sostenendo la mera resistenza passiva.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura sulla qualificazione giuridica del fatto e sull'affermazione di responsabilità deve essere specifica e deve indicare gli elementi di fatto e di diritto asseritamente trascurati dal giudice di merito; formule apodittiche o assertive non sono sufficienti.
  • Quando la motivazione della sentenza impugnata è coerente, logica e puntuale, il ricorso che si limiti a contrapporre una diversa lettura del fatto senza confrontarsi con la ratio decidendi è inammissibile.
  • La mera prospettazione di una "resistenza passiva" non è sufficiente a superare una condanna per resistenza a pubblico ufficiale se il ricorso non spiega in concreto perché gli elementi della fattispecie incriminatrice difetterebbero nel caso deciso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale

Testo integrale

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