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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08820/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente venatorio)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da un automobilista per i danni subiti alla propria autovettura a seguito della collisione con un cinghiale. In primo grado il giudice di pace aveva accolto la domanda e condannato la provincia al risarcimento, con condanna alle spese anche del terzo chiamato in causa, un ambito territoriale di caccia. In appello la provincia aveva ottenuto il rigetto della domanda risarcitoria; il tribunale, però, aveva compensato integralmente le spese di entrambi i gradi tra tutte le parti, richiamando l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulla titolarità passiva e sulla valutazione di fattispecie analoghe. L'ambito territoriale di caccia ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la sola statuizione sulle spese, deducendo: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per mancato riconoscimento di una soccombenza parziale della regione e per la conseguente regolazione delle spese; 2) falsa applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., perché i 'giusti motivi' addotti dal tribunale non sussistevano; 3) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la soccombenza della regione nei confronti dell'ambito territoriale di caccia, che in primo grado era stato ritenuto privo di legittimazione passiva.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo non fondata la censura sulla soccombenza parziale della regione e osservando inoltre che, se si fosse applicato il criterio della soccombenza, le spese del terzo chiamato sarebbero comunque ricadute sull'attore soccombente, salvo chiamata manifestamente arbitraria o infondata. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la motivazione addotta per compensare le spese era illogica e non coerente con la ratio decidendi della sentenza di merito: il tribunale aveva rigettato la domanda non perché fosse errata l'individuazione del soggetto passivo, ma perché mancava la colpa della provincia, alla luce delle iniziative da essa intraprese per fronteggiare il problema dei cinghiali. Di conseguenza la motivazione sui contrastanti orientamenti giurisprudenziali sulla titolarità passiva non giustificava la compensazione. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione alla statuizione sulle spese e la causa è stata rinviata al tribunale di Ancona, in diversa composizione, per la decisione sulle spese di lite, comprese quelle del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza, e la loro regolazione va coerentemente rapportata all'esito effettivo della controversia

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è ammissibile solo nei limiti previsti dalla norma ratione temporis vigente e deve essere sorretta da una motivazione coerente e non illogica

  • art. 360 c.p.c.

    sono stati utilizzati come parametri di censura per violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    ha regolato la trattazione camerale del ricorso

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo nella tassonomia come istituto trasversale, ma non esplicitamente nella motivazione della sentenza

Massime di principio

  • La compensazione delle spese non può essere giustificata con formule astratte o con richiami generici a contrasti giurisprudenziali se tali contrasti non incidono sulla reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Quando la domanda dell'attore viene rigettata, il criterio ordinario di regolazione delle spese conduce alla condanna dell'attore soccombente, salvo che la chiamata del terzo sia stata manifestamente arbitraria o palesemente infondata.
  • In sede di legittimità è censurabile la coerenza logica della motivazione che sorregge la compensazione delle spese: una motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea può determinare cassazione della statuizione sulle spese.
  • Il giudice che regola le spese deve confrontarsi con l'effettivo fondamento decisorio della sentenza; non è sufficiente richiamare questioni diverse da quelle che hanno realmente determinato l'esito del merito.
  • Le spese sostenute dal terzo chiamato in causa sono, di regola, poste a carico dell'attore soccombente, salvo che la chiamata del terzo risulti manifestamente arbitraria o infondata, configurando in tal caso un abuso del diritto.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaAbuso del dirittoGiudicato

Testo integrale

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