Cassazione Penale, Sentenza n. 5557/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Quindi la condanna per ricettazione non ha effetto in quanto il delitto è prescritto; le censure relative a 521 c.p.p. e 131‑bis c.p. sono state valutate, con il primo motivo respinto e il secondo ritenuto fondato ma recessivo rispetto all'estinzione per prescrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi denunciavano: (i) violazione dell'art. 521 c.p.p. per avere la Corte territoriale confermato la responsabilità per ricettazione nonostante l'imputazione non avesse espressamente descritto la condotta materiale ex art. 648 c.p.; (ii) violazione dell'art. 131‑bis c.p. per avere i giudici negato l'applicabilità della causa di non punibilità senza tenere conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2020. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: la mancata indicazione della condotta è mera svista e il capo d'imputazione, nel suo contesto, richiamava l'art. 648 c.p. e non ha cagionato incertezza assoluta né pregiudizio alla difesa. Sul secondo motivo ha rilevato che i giudici di merito hanno omesso di considerare la pronuncia della Consulta (156/2020) che amplia l'accesso all'istituto di non punibilità ex art. 131‑bis nei casi in cui non sia previsto un minimo edittale di pena detentiva, ma tale vizio è recessivo rispetto a un fatto più rilevante: il reato di ricettazione è risultato estinto per prescrizione. La consumazione è anteriore al sequestro del 12/01/2013, e decorso il termine massimo decennale senza sospensioni, la Corte ha dichiarato l'estinzione per prescrizione.
Norme richiamate
art. 521 cod. proc. pen.
Il vizio dedotto (mancata indicazione della condotta materiale) non è rilevante quando, dal contesto dell'imputazione e dagli elementi richiamati, risulta in modo sufficiente la natura del fatto e la difesa non ha lamentato pregiudizio; l'incertezza assoluta sussiste solo se non è stata precisata l'attività materiale su cui l'imputato deve rispondere.
art. 131‑bis cod. pen.
La possibilità di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità della condotta deve essere valutata tenendo conto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 156/2020; i giudici di merito non possono escluderne a priori l'accesso quando il minimo edittale coincide con quello legale.
art. 648 cod. pen.
Norma sostanziale sulla ricettazione evocata nel capo di imputazione; la contestazione era sufficientemente descritta nel contesto complessivo dell'imputazione nonostante omissione formale della condotta.
art. 474 cod. pen.
Norma inizialmente richiamata nella sentenza di merito con dichiarazione di estinzione per prescrizione; la pronuncia di Cassazione ha però accertato l'estinzione anche del delitto di ricettazione per prescrizione complessiva.
art. 23, primo comma, cod. pen.
Riferimento alla nozione di minimo assoluto di pena; la sentenza della Consulta 156/2020 è stata richiamata per stabilire che, in assenza di un minimo edittale di pena detentiva, l'istituto di non punibilità può trovare applicazione per condotte di tenue offensività.
Sentenza Corte Costituzionale n. 156/2020
Ha dichiarato la parziale incostituzionalità della normativa che esclude l'applicabilità dell'art. 131‑bis ai reati per i quali non è stabilito un minimo edittale di pena detentiva; conseguentemente i giudici devono valutare l'eventuale operatività della causa di non punibilità anche in tali casi.
Massime di principio
- L'assenza nella imputazione della descrizione esplicita della condotta materiale non comporta automaticamente nullità o annullamento se il fatto è comunque desumibile dal contesto e la difesa non ha subito pregiudizio: l'incertezza deve essere assoluta per integrare il vizio formale rilevante.
- Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2020, i giudici di merito devono valutare la possibilità di applicare l'art. 131‑bis anche per reati in cui non è previsto un minimo edittale di pena detentiva; l'esclusione automatica non è più corretta.
- Se il reato è estinto per prescrizione, il vizio relativo all'applicabilità di misure alternative o di non punibilità diventa recessivo: l'annullamento per prescrizione può essere deciso senza rinvio, ponendo fine al processo sostanziale.
- Il termine di prescrizione va calcolato rispetto al momento di consumazione del reato (non necessariamente alla data del sequestro o dell'accertamento); accertare la data di consumazione è cruciale per valutare la perenzione.
- Quando vi siano più questioni processuali, la Corte di Cassazione può decidere sul punto decisivo (es. estinzione per prescrizione) anche se altri profili di illegittimità emergono, operando l'annullamento senza rinvio se l'effetto principale è l'estinzione del reato.
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