Sentenza n. 385/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione regionale intimata di cui alla diffida del 15/06/2026 (prot. 138324/2026), conseguente all’istanza prot. n. 0065339/2026 del 27/04/2026 avente ad oggetto “Istanza per la realizzazione di una struttura sanitaria (clinica) ai sensi degli artt. 4 e 5 del RR 9/2023”; nonché dell’obbligo della medesima Amministrazione intimata di provvedere in ordine alla menzionata istanza, secondo le rispettive competenze; e per la condanna della stessa Amministrazione intimata a provvedere in ordine alla menzionata istanza, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm., o, in alternativa, ricorrendone i presupposti in ragione dell’attività vincolata demandata all’Ente regionale, per la pronuncia ex art. 31, comma 3, cod. proc. amm., della fondatezza dell’istanza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio della Regione Umbria sulla richiesta comunale di verifica di compatibilità regionale per la realizzazione di una casa di cura, nonostante la diffida del 15 giugno 2026
Esito
La controversia
Il Comune di Terni ha agito contro la Regione Umbria per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e per ottenere una pronuncia sull’obbligo regionale di provvedere, con fissazione di un termine e nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia. L’istanza del 27 aprile 2026 riguardava la verifica di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale, richiesta ai sensi degli artt. 4 e 5 del Regolamento regionale Umbria n. 9/2023, per una casa di cura proposta da Stadium S.p.a. La Regione aveva comunicato l’impossibilità di rilasciare il parere perché una precedente sentenza del TAR, che aveva annullato un atto comunale inerente al progetto, non era passata in giudicato e la questione dei 122 posti letto era ancora sub iudice. Il Comune ha qualificato tali riscontri come atti soprassessori elusivi dell’obbligo di esaminare l’istanza. La Regione ha chiesto il rigetto; Stadium S.p.a. ha sostenuto il ricorso.
La decisione
Nel corso del giudizio, dopo che le parti interessate avevano dichiarato acquiescenza alla precedente sentenza del TAR, la Regione ha adottato il 10 settembre 2026 la determinazione n. 9029, con cui ha espresso l’assenso sanitario alla realizzazione della casa di cura, per le branche indicate nel provvedimento, trasmettendolo al Comune per il seguito di competenza. Poiché l’atto sopravvenuto ha soddisfatto la specifica attività regionale oggetto dell’azione sul silenzio e tutte le parti hanno concordato sulla sopravvenuta cessazione della materia del contendere, il TAR l’ha dichiarata ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Non è stata pronunciata una decisione di merito sulla legittimità originaria del silenzio né sulla fondatezza dell’istanza. Spese integralmente compensate per la complessità e lo sviluppo della vicenda.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Tenuto conto che il silenzio inadempimento riguarda proprio la verifica di compatibilità da parte della Regione e che tutte le parti hanno ritenuto essere sopravvenuta in corso di giudizio tale verifica, non resta al Collegio che dare atto della cessazione della materia del contendere, in applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm..
La sopravvenuta adozione della verifica regionale richiesta, riconosciuta dalle parti come satisfattiva dell’attività oggetto dell’azione sul silenzio, comporta la cessazione della materia del contendere.
artt. 4 e 5 Regolamento regionale Umbria n. 9/2023
La verifica di compatibilità del progetto è resa dalla Regione, entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Comune.
La disciplina regionale attribuisce alla Regione la verifica di compatibilità del progetto con la programmazione regionale e prevede che sia resa entro quarantacinque giorni dalla richiesta comunale; nel caso concreto, tale verifica costituiva l’attività omessa dedotta nel ricorso.
Massime di principio
- Nell’azione avverso il silenzio, quando l’amministrazione adotta in corso di giudizio il provvedimento che realizza l’attività specificamente richiesta e le parti riconoscono che tale attività è sopravvenuta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di decidere nel merito sull’illegittimità originaria dell’inerzia.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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