Cassazione Civile, Ordinanza n. 07687/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (franchisor)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di franchising avente a oggetto la commercializzazione di prodotti e servizi di telefonia in un punto vendita. La società affiliata deduceva che la concedente avesse consentito l’apertura di un altro negozio a breve distanza, avesse poi receduto dal contratto e avesse trasferito il nuovo affiliato in posizione frontistante il suo esercizio, oltre a non aver ritirato e rimborsato le giacenze di magazzino a marchio del franchisor. In precedenza la stessa parte aveva proposto domande risarcitorie analoghe, rigettate per difetto di prova con ordinanza non impugnata ai sensi dell’art. 702-quater c.p.c. La successiva domanda veniva dichiarata improponibile per giudicato sostanziale. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti: nullità della sentenza per motivazione incomprensibile/erronea ricostruzione del motivo di appello; violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c. per avere attribuito alla ricorrente una eccezione non sua; violazione degli stessi articoli perché il precedente rigetto per difetto di prova non costituirebbe decisione di merito idonea a precludere la riproposizione; omesso esame di un fatto storico, individuato nell’ordinanza del 7 aprile 2017.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull’avvenuto giudicato sostanziale formatosi sulla precedente ordinanza di rigetto per difetto di prova e sulla non coincidenza piena tra le domande dei due giudizi, con riferimento alla medesima causa petendi e al carattere unitario della domanda risarcitoria. Ha inoltre escluso che l’ordinanza del 7 aprile 2017 potesse qualificarsi come fatto storico decisivo omesso ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità della sentenza per motivazione è stata ritenuta infondata/inammissibile perché il ricorso non si confrontava realmente con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato richiamato quale parametro dei motivi di violazione di legge dedotti, ma le censure sono state dichiarate inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo che non critica specificamente la decisione impugnata integra un "non motivo" e determina inammissibilità del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L’omesso esame deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, decisivo; non rilevano questioni, argomentazioni difensive, domande o eccezioni.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve rispettare l’onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui si fonda; la mancata osservanza comporta inammissibilità.
art. 375 c.p.c.
Richiamato per la sanzione dell’inammissibilità in caso di mancanza dei motivi o di non conformità del ricorso al modello legale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma procedurale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 112 c.p.c.
Invocato per lamentare ultrapetizione/erronea attribuzione di eccezioni o motivi, ma la censura è stata ritenuta non pertinente alla ratio della decisione.
art. 2909 c.c.
Richiamato in tema di giudicato sostanziale: la precedente decisione di rigetto per difetto di prova, passata in giudicato, preclude la riproposizione della stessa domanda.
art. 702-quater c.p.c.
La mancata impugnazione dell’ordinanza ex art. 702-quater ha determinato la formazione del giudicato sostanziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato posto a carico della ricorrente l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limitano a contrapporre una diversa lettura dei fatti o degli atti processuali.
- Per evitare l’inammissibilità ex art. 366, n. 6, c.p.c., il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e il contenuto rilevante su cui fonda il motivo, non essendo sufficiente una critica assertiva.
- Il rigetto della domanda per difetto o insufficienza di prova può integrare un accertamento di merito idoneo al giudicato sostanziale e precludere la riproposizione della stessa pretesa in un nuovo giudizio.
- La riproposizione di una domanda risarcitoria con la medesima causa petendi non è elusa dalla mera aggiunta di ulteriori voci di danno, quando la pretesa risarcitoria abbia carattere unitario e non sia stata formulata una riserva esplicita di separazione in altro giudizio.
- Ai fini del vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c., il "fatto" deve essere un accadimento storico, principale o secondario, decisivo; non sono deducibili come fatti le questioni giuridiche, le argomentazioni difensive, le domande o le eccezioni.
- Un motivo di ricorso che non individui l’errore della decisione impugnata secondo una critica specifica e coerente con le ragioni della sentenza si risolve in un "non motivo" ed è inammissibile.
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