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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07687/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (franchisor)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di franchising avente a oggetto la commercializzazione di prodotti e servizi di telefonia in un punto vendita. La società affiliata deduceva che la concedente avesse consentito l’apertura di un altro negozio a breve distanza, avesse poi receduto dal contratto e avesse trasferito il nuovo affiliato in posizione frontistante il suo esercizio, oltre a non aver ritirato e rimborsato le giacenze di magazzino a marchio del franchisor. In precedenza la stessa parte aveva proposto domande risarcitorie analoghe, rigettate per difetto di prova con ordinanza non impugnata ai sensi dell’art. 702-quater c.p.c. La successiva domanda veniva dichiarata improponibile per giudicato sostanziale. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti: nullità della sentenza per motivazione incomprensibile/erronea ricostruzione del motivo di appello; violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c. per avere attribuito alla ricorrente una eccezione non sua; violazione degli stessi articoli perché il precedente rigetto per difetto di prova non costituirebbe decisione di merito idonea a precludere la riproposizione; omesso esame di un fatto storico, individuato nell’ordinanza del 7 aprile 2017.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull’avvenuto giudicato sostanziale formatosi sulla precedente ordinanza di rigetto per difetto di prova e sulla non coincidenza piena tra le domande dei due giudizi, con riferimento alla medesima causa petendi e al carattere unitario della domanda risarcitoria. Ha inoltre escluso che l’ordinanza del 7 aprile 2017 potesse qualificarsi come fatto storico decisivo omesso ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità della sentenza per motivazione è stata ritenuta infondata/inammissibile perché il ricorso non si confrontava realmente con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato richiamato quale parametro dei motivi di violazione di legge dedotti, ma le censure sono state dichiarate inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo che non critica specificamente la decisione impugnata integra un "non motivo" e determina inammissibilità del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L’omesso esame deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, decisivo; non rilevano questioni, argomentazioni difensive, domande o eccezioni.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve rispettare l’onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui si fonda; la mancata osservanza comporta inammissibilità.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la sanzione dell’inammissibilità in caso di mancanza dei motivi o di non conformità del ricorso al modello legale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare ultrapetizione/erronea attribuzione di eccezioni o motivi, ma la censura è stata ritenuta non pertinente alla ratio della decisione.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in tema di giudicato sostanziale: la precedente decisione di rigetto per difetto di prova, passata in giudicato, preclude la riproposizione della stessa domanda.

  • art. 702-quater c.p.c.

    La mancata impugnazione dell’ordinanza ex art. 702-quater ha determinato la formazione del giudicato sostanziale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato posto a carico della ricorrente l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limitano a contrapporre una diversa lettura dei fatti o degli atti processuali.
  • Per evitare l’inammissibilità ex art. 366, n. 6, c.p.c., il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e il contenuto rilevante su cui fonda il motivo, non essendo sufficiente una critica assertiva.
  • Il rigetto della domanda per difetto o insufficienza di prova può integrare un accertamento di merito idoneo al giudicato sostanziale e precludere la riproposizione della stessa pretesa in un nuovo giudizio.
  • La riproposizione di una domanda risarcitoria con la medesima causa petendi non è elusa dalla mera aggiunta di ulteriori voci di danno, quando la pretesa risarcitoria abbia carattere unitario e non sia stata formulata una riserva esplicita di separazione in altro giudizio.
  • Ai fini del vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c., il "fatto" deve essere un accadimento storico, principale o secondario, decisivo; non sono deducibili come fatti le questioni giuridiche, le argomentazioni difensive, le domande o le eccezioni.
  • Un motivo di ricorso che non individui l’errore della decisione impugnata secondo una critica specifica e coerente con le ragioni della sentenza si risolve in un "non motivo" ed è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieFranchisingImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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