Cassazione Civile, Ordinanza n. 17630/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento per il maggior reddito determinato con metodo sintetico per l'anno d'imposta 2008. La contribuente aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Lazio che le era sfavorevole, articolando quattro motivi. Nel corso del giudizio di legittimità ha però depositato memoria con cui ha dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193/2016 e di avere effettuato il pagamento richiesto in data 4 luglio 2017, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. L'Agenzia delle Entrate, a sua volta, ha depositato memoria dichiarando che non vi era opposizione all'accoglimento dell'istanza, con richiesta di compensazione delle spese. La Corte ha quindi verificato la produzione della documentazione relativa alla definizione agevolata e ha ritenuto sufficiente, anche alla luce della dichiarazione erariale, la prova della corrispondenza tra l'atto impugnato e la definizione intervenuta. Ha ritenuto che la domanda di definizione e il pagamento integrassero adempimento dell'impegno assunto dalla contribuente, con conseguente difetto di interesse al ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, rilevando che la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata del debito fiscale e aveva eseguito il pagamento previsto, con conseguente venir meno dell'interesse alla decisione sul ricorso. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite in ragione della ratio di favore della disciplina condonistica e ha escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché l'estinzione dipendeva da un fatto sopravvenuto.
Norme richiamate
art. 6, d.l. n. 193/2016
La presentazione della domanda di definizione agevolata e il relativo pagamento sono stati considerati idonei a determinare la cessazione della materia del contendere e il difetto di interesse al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non ricorrono i presupposti per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando l'estinzione del giudizio dipende da motivi sopravvenuti, in particolare dalla definizione della lite.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
La norma è richiamata come fonte della disciplina dell'ulteriore contributo unificato, ma la Corte ne esclude l'applicazione nel caso di estinzione per definizione agevolata.
Massime di principio
- L'adesione alla definizione agevolata di una lite fiscale, accompagnata dal pagamento e dalla richiesta di cessazione della materia del contendere, comporta il venir meno dell'interesse a coltivare il ricorso in cassazione.
- Ai fini della cessazione della materia del contendere, la prova documentale della definizione agevolata può essere integrata dalle dichiarazioni dell'Amministrazione che non si oppone alla definizione e conferma la riferibilità dell'istanza alla controversia pendente.
- Quando il giudizio si estingue per un fatto sopravvenuto consistente nella definizione della lite, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
- La disciplina condonistica o di definizione agevolata esprime una ratio di favore che giustifica la compensazione delle spese di lite.
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