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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26674/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un'indagine per furto pluriaggravato in concorso avente ad oggetto circa 3.100 metri di cavi di rame, del valore di almeno 248.000 euro, sottratti da un cantiere lungo la tratta ferroviaria direttissima Roma-Firenze. Il Tribunale del riesame di Firenze ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP presso il Tribunale di Arezzo nei confronti dell'indagato. Il ricorso per cassazione è stato proposto dal difensore e articolato in tre censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, lamentando la mancata autonoma valutazione del compendio indiziario e l'omessa considerazione di elementi difensivi, come la possibile presenza di altri concorrenti, la geolocalizzazione del cellulare in zone diverse dal luogo del fatto, l'incongruità di alcuni messaggi Whatsapp e l'assenza di agganci a celle compatibili con il luogo del furto; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p., con particolare riferimento all'insussistenza del pericolo di fuga e alla carenza di motivazione sull'adeguatezza degli arresti domiciliari, evidenziando la stabile dimora dell'indagato con la famiglia; 3) mancanza di motivazione sulla possibilità di applicare misure meno afflittive. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione in tema di misure cautelari personali, ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse compiuto una valutazione logica e completa degli indizi (tra cui parziale ammissione, chiamata in correità, rinvenimento dei messaggi tra i telefoni, riconoscimento da parte di un carabiniere, carichi pendenti per fatti analoghi) e ha giudicato congrua anche la motivazione sulle esigenze cautelari e sulla necessità della custodia in carcere, valorizzando la gravità del fatto, l'organizzazione necessaria, i precedenti/procedimenti pendenti e il pericolo di fuga desunto dalla condizione di soggetto straniero privo di vincoli territoriali.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la validità dell'ordinanza del riesame che aveva mantenuto la custodia cautelare in carcere. Ha ritenuto infondate le censure sulla gravità indiziaria, sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura, osservando che il giudice del riesame aveva motivato in modo coerente e non illogico sulla base di plurimi elementi convergenti, e che le doglianze del ricorrente miravano in realtà a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, con gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica della congruenza logica e giuridica del provvedimento, non potendo tradursi in una nuova valutazione del materiale indiziario.

  • art. 273 c.p.p.

    gravi indizi di colpevolezza

    In tema di misure cautelari personali, la verifica riguarda la qualificata probabilità di colpevolezza desumibile da indizi valutati secondo criteri di logicità e coerenza.

  • art. 274, lett. b) e c), c.p.p.

    Le esigenze cautelari devono essere motivate in concreto e possono essere desunte da elementi come gravità del fatto, struttura organizzativa del reato, precedenti e condizioni personali dell'indagato.

  • art. 292 c.p.p.

    L'ordinanza cautelare e la decisione del riesame devono contenere una motivazione conforme al modello legale, adattato alla natura indiziaria del giudizio cautelare.

  • art. 546 c.p.p.

    È richiamato come modello di riferimento strutturale della motivazione, con gli adattamenti necessari per il procedimento cautelare.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Il ricorso viene sintetizzato nei limiti di specificità imposti dalla norma sulle modalità di redazione degli atti di impugnazione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    La Corte dispone gli adempimenti di cancelleria previsti dalla norma dopo la decisione sul ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso ordinanze cautelari personali, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma solo verificare che la motivazione sia logicamente coerente, completa e conforme ai principi di diritto che governano la valutazione degli indizi.
  • La motivazione del tribunale del riesame in materia cautelare è sufficiente quando dà conto, in modo autonomo e critico, degli elementi indiziari e delle obiezioni difensive, ricondurli a una lettura unitaria e non manifestamente illogica.
  • Le censure che, sotto la veste del vizio di motivazione, richiedono in realtà una diversa lettura dei fatti e delle risultanze probatorie sono inammissibili in sede di legittimità.
  • Le esigenze cautelari, compreso il pericolo di fuga e il pericolo di reiterazione, devono essere valutate in concreto alla luce della gravità del fatto, della capacità organizzativa desumibile dalle modalità esecutive, della personalità dell'indagato e degli eventuali procedimenti pendenti.
  • La scelta della misura custodiale più grave è legittima quando il giudice spieghi, con argomentazione logica, perché misure meno afflittive non siano sufficienti a neutralizzare le esigenze cautelari, incluso il controllo elettronico.
  • In tema di gravi indizi di colpevolezza, elementi quali chiamata in correità, riscontri investigativi immediati, messaggi tra indagati, riconoscimento da parte di operanti e precedenti specifici possono concorrere a sorreggere una valutazione positiva della gravità indiziaria.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioniFurto
RamiMisure cautelariProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieCarcere
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

Testo integrale

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