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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25100/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione doganale)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di rettifica doganale emessi nei confronti di una società importatrice, a seguito di indagini OLAF e di autorità indonesiane che avevano accertato che elementi di fissaggio dichiarati di origine indonesiana erano in realtà originari della Repubblica popolare cinese. L'Ufficio doganale aveva quindi recuperato il dazio ordinario per Paesi terzi e il dazio antidumping previsto dal regolamento CE n. 91/2009 sui prodotti cinesi. In primo grado era stata confermata l'origine cinese e il dazio ordinario, ma annullato il dazio antidumping; in appello la CTR aveva confermato tale esito, ritenendo necessario un previo procedimento di estensione del dazio ex art. 13 del regolamento di base e valorizzando l'abrogazione sopravvenuta del regolamento antidumping. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell'art. 13 del regolamento CE n. 1225/2009 e del regolamento CE n. 91/2009, sostenendo che non si trattava di estensione di dazio ma di applicazione diretta di una misura già vigente verso merci accertate come cinesi; la società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, tra l'altro per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per sopravvenuta abrogazione del regolamento e per omessa pronuncia sulla domanda fondata sull'art. 220, par. 2, lett. b), del codice doganale unionale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo fondati i motivi con cui si censurava la decisione della CTR: una volta accertata l'origine cinese delle merci, si applicava direttamente il regolamento CE n. 91/2009 già vigente, senza necessità di un'ulteriore indagine o di un regolamento di estensione ex art. 13 del regolamento di base; inoltre, la CTR aveva indebitamente attribuito al giudice nazionale un potere che spetta alle autorità amministrative dell'Unione. La Corte ha poi esaminato il ricorso incidentale della società: ha respinto i primi due motivi relativi alla sopravvenuta abrogazione del dazio antidumping, affermando che il regolamento UE n. 2016/278 produce effetti solo ex nunc e non ha efficacia retroattiva; ha invece accolto il terzo motivo incidentale per omessa pronuncia sulla questione relativa all'art. 220, par. 2, lett. b), del codice doganale unionale, disponendo sul punto cassazione con rinvio al giudice di merito per nuovo esame e regolazione delle spese. In conclusione, la sentenza impugnata è stata cassata in parte senza rinvio quanto alla statuizione sul dazio antidumping e in parte con rinvio sulla questione doganale residuale non esaminata.

Norme richiamate

  • art. 13 reg. (CE) n. 1225/2009

    non si applica quando il dazio antidumping è già previsto dal regolamento vigente e l'amministrazione si limita ad applicarlo a merci accertate come rientranti nell'ambito originario della misura; non richiede una nuova indagine giudiziale sull'esistenza del dumping in sede nazionale

  • reg. (CE) n. 91/2009

    costituisce il paradigma normativo direttamente applicabile alle importazioni di elementi di fissaggio originari della Repubblica popolare cinese nel periodo di vigenza della misura

  • reg. (UE) n. 2016/278

    l'abrogazione del dazio antidumping ha efficacia solo dalla sua entrata in vigore e non consente il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data; non opera retroattivamente

  • art. 112 c.p.c.

    la sua violazione integra omessa pronuncia sulla questione ritualmente devoluta

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    costituisce il parametro del vizio di violazione di legge dedotto con il ricorso per cassazione

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    costituisce il parametro del vizio di nullità per omessa pronuncia

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato in relazione all'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse all'appello dell'Ufficio

  • art. 220, par. 2, lett. b), codice doganale unionale

    questione autonoma rimasta assorbita nel merito di appello e che richiede accertamenti di fatto, imponendo il rinvio al giudice di merito

  • art. 111 Cost.

    richiamato per giustificare, in presenza di una questione di diritto senza ulteriori accertamenti di fatto, la decisione nel merito da parte della Cassazione

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte di cassazione, in caso di omessa pronuncia su questione di diritto, di decidere nel merito senza rinvio se non occorrono ulteriori accertamenti fattuali

Massime di principio

  • Quando una misura antidumping è già stata istituita da un regolamento unionale vigente al momento dell'importazione, l'accertamento doganale dell'origine effettiva della merce consente l'applicazione diretta del dazio previsto, senza necessità di attivare un autonomo procedimento di estensione della misura davanti alle autorità nazionali.
  • Il giudice nazionale non può sostituirsi alle autorità amministrative dell'Unione nella valutazione dei presupposti di politica commerciale comune necessari all'emanazione o all'estensione di un dazio antidumping, dovendo limitarsi a verificare la corretta applicazione della disciplina unionale vigente.
  • L'abrogazione di una misura antidumping da parte del regolamento unionale successivo, se espressamente efficace dalla data di entrata in vigore e senza previsione di rimborso dei dazi già riscossi, opera solo per il futuro e non incide sugli atti e sui recuperi fondati sulla disciplina previgente.
  • In caso di omessa pronuncia su una questione di diritto completamente definita e non bisognosa di ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può decidere nel merito senza rinvio per esigenze di economia processuale; se invece la questione richiede valutazioni fattuali, la cassazione deve avvenire con rinvio.
  • L'omessa pronuncia su una domanda o eccezione ritualmente devoluta integra nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., ma gli effetti processuali variano a seconda che la questione sia decidibile nel merito o richieda istruttoria ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione internazionaleImpugnazioni
RamiTributiInternazionale privatoProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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