Ordinanza n. 2506/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della deliberazione n. 201 / 2025, del 24 novembre 2025, del Consiglio di Amministrazione dell’Università agraria di Tolfa, pubblicata sull’Albo Pretorio in data 03 marzo 2026, recante “Presa atto offerte bosco Costagrande – Poggio Fico lotto 3/A. Proroga termine trattativa privata” con cui il CDA ha avvitato una trattativa privata con scadenza al 08/11/2025, in considerazione del precedente tentativo andato deserto, analizzava le offerte pervenute e prorogava la procedura di vendita, per il deposito di ulteriori offerte, sino alla data del 28/11/2025; - della deliberazione n. 203 / 2025 datata 28 novembre 2025, del Consiglio di Amministrazione dell’Università agraria di Tolfa, pubblicata sull’Albo Pretorio in data 03 marzo 2026, recante “Apertura buste trattativa privata Bosco denominato Costagrande – Poggio Fico lotto 3/A”, con cui il CDA scrutinava le offerte pervenute dopo la data del 24.11.2025 e la data del 28.11.2025, esaminava unicamente l’ offerta della Brusco Edilizia srl, del 28/11/2025 “non congrua” e disponeva nuovo tentativo di vendita a trattativa privata, con base di offerta € 60.000,00 e termine presentazione domande al 10.12.2025; - della deliberazione n. 204 / 2005 datata 11 dicembre 2025, del Consiglio di Amministrazione dell’Università agraria di Tolfa, pubblicata sull’Albo Pretorio in data 03 marzo 2026, recante “Trattativa privata bosco denominato Costagrande Poggio Fico lotto 3/A. Apertura buste” con cui il CDA procedeva all’esame delle offerte pervenute e deliberava di aggiudicare la trattativa privata alla ditta Saggiotti Marco Eugenio; - di tutti i verbali endoprocedimentali, gli atti presupposti, connessi, consequenziali ed esecutivi, a decorrere dalla comunicazione pec del 27/10/2025 dell’Ufficio amministrativo dell’Ente, e fino all’aggiudicazione, per l'annullamento di tutti gli atti della procedura e per la declaratoria di inefficacia dell’aggiudicazione, ivi compreso l'eventuale contratto stipulato nelle more e, in subordine, per la condanna al risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di una trattativa privata per la vendita di un lotto boschivo, inclusa l’aggiudicazione a un altro operatore economico
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato le deliberazioni dell’Università Agraria di Tolfa relative alla proroga della trattativa privata, all’esame delle offerte e alla successiva aggiudicazione del lotto boschivo Costagrande–Poggio Fico, chiedendo l’annullamento degli atti della procedura, la declaratoria di inefficacia dell’aggiudicazione e dell’eventuale contratto, nonché, in subordine, il risarcimento del danno. Ha inoltre proposto domanda cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. Il testo dell’ordinanza non espone nel dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a riferire l’oggetto delle domande e la contestazione della procedura di vendita.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare ritenendo insussistente il requisito del periculum in mora: il pregiudizio dedotto, avuto riguardo alla sua natura patrimoniale e alla sua entità, non presenta gravità e irreparabilità sufficienti ai sensi dell’art. 55 c.p.a. La decisione non definisce il merito delle censure di legittimità né la domanda di annullamento, di inefficacia o risarcitoria. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Poiché non ricorreva alcuna delle ipotesi previste dall’art. 119 c.p.a., il giudice ha disposto il mutamento del rito da abbreviato a ordinario.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
gravità ed irreparabilità del pregiudizio
La tutela cautelare richiede un pregiudizio grave e irreparabile; un pregiudizio di natura patrimoniale e di entità non specificamente qualificata come grave e irreparabile non è sufficiente per ottenere la sospensione.
art. 119 c.p.a.
In assenza di una delle ipotesi tipiche contemplate dalla disposizione, il giudizio non può proseguire con il rito abbreviato e deve essere trattato secondo il rito ordinario.
Massime di principio
- Ai fini della concessione della tutela cautelare, il pregiudizio patrimoniale deve presentare caratteri di gravità e irreparabilità; la mera natura economica del danno, considerata anche la sua entità, non è di per sé sufficiente.
- Il rigetto della domanda cautelare per difetto del periculum in mora non definisce il merito della domanda di annullamento degli atti impugnati né le eventuali domande di inefficacia e risarcimento.
- Il rito abbreviato è applicabile soltanto nei casi previsti dall’art. 119 c.p.a.; quando tali presupposti non ricorrono, il giudice dispone il mutamento del rito in ordinario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 28 apr 2026Ordinanza n. 929/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 28 apr 2026Ordinanza n. 958/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 28 apr 2026Ordinanza n. 964/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 28 apr 2026Ordinanza n. 967/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 28 apr 2026Ordinanza n. 785/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 28 apr 2026Ordinanza n. 2499/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →