Ordinanza n. 1212/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza semplificata del TAR Campania - Salerno che aveva respinto il ricorso contro l'inammissibilità della domanda di emersione dal lavoro irregolare
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha proposto appello, con domanda cautelare incidentale, contro la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso avverso il giudizio di inammissibilità della domanda di emersione dal lavoro irregolare. Dal testo emerge che tale giudizio amministrativo era stato fondato sugli effetti automatici della sola segnalazione Schengen. La fase cautelare è stata esaminata ai sensi dell'art. 98 c.p.a.; il provvedimento richiama, quale elemento rilevante, la sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2026.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare e, per l'effetto, ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata. La decisione cautelare è stata motivata dalla circostanza che l'inammissibilità della domanda di emersione era stata fondata sugli effetti automatici della sola segnalazione Schengen, in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2026. Il Collegio non ha definito il merito dell'appello, disponendone la trattazione all'udienza pubblica del 17 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale della domanda cautelare in appello.
sentenza Corte costituzionale n. 6 del 2026
È richiamata in relazione alla questione degli effetti automatici della sola segnalazione Schengen sulla domanda di emersione dal lavoro irregolare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando l'inammissibilità di una domanda di emersione dal lavoro irregolare sia stata fondata sugli effetti automatici della sola segnalazione Schengen, la questione presenta profili tali da giustificare, in sede cautelare d'appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2026.
- L'accoglimento della domanda cautelare in appello può limitarsi alla sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, con fissazione della trattazione del merito a una successiva udienza pubblica.
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