Cassazione Penale, Sentenza n. 08586/2026 del 04/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per furto di energia elettrica sostenendo la violazione del divieto di ne bis in idem ai sensi dell'art. 649 c.p.p., perché per lo stesso fatto storico avrebbe già subito un giudizio concluso con sentenza depositata il 30/01/2024 (sentenza n. 2689/2023) divenuta irrevocabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Pur riconoscendo che la deduzione del ne bis in idem può essere in linea di principio proposta per la prima volta in cassazione quando la decisione non richiede accertamenti di fatto, il Collegio ha ritenuto che, alla lettura degli atti e della sentenza prodotta, non sussista identità storico-naturalistica fra i due procedimenti: il processo impugnato riguarda un episodio commesso dalla sola imputata in località c/da Apolinnara n. 22, Cantinella, per un importo di euro 64.006,60, mentre la pronuncia prodotta dalla difesa concerne un reato commesso in concorso, con luogo e importo diversi. Per tali ragioni la preclusione per ne bis in idem non può essere riconosciuta e la sentenza di condanna è stata confermata; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 649 cod. proc. pen.
Invocato dalla difesa come norma che dispone la declaratoria di non doversi procedere per preclusione dovuta a precedente giudicato; la Corte valuta l'ammissibilità della deduzione in sede di cassazione e ne chiarisce i limiti applicativi.
principio del ne bis in idem (giurisprudenziale e costituzionale)
La Corte ricorda che la preclusione si determina solo quando sussiste identità storico-naturalistica del fatto considerata in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo a tempo, luogo e persona; in mancanza di tale corrispondenza non opera il divieto.
giurisprudenza della Corte di Cassazione (orientamenti richiamati)
Richiamati orientamenti contrastanti: uno esclude la prima deducibilità in cassazione quando sia necessario un accertamento di merito; un altro ammette la deducibilità purché la questione non richieda accertamenti di fatto e sia chiaramente desumibile dagli atti. La Corte applica quest'ultimo approccio ma verifica che la corrispondenza dei fatti sia effettivamente evidente dagli atti prodotti.
Massime di principio
- La deduzione del ne bis in idem può essere proposta in cassazione se la decisione della questione non richiede accertamenti di fatto e la corrispondenza dei fatti è chiaramente desumibile dagli atti prodotti.
- L'onere di prova della esistenza del precedente giudicato incombe sulla parte che invoca la preclusione: è necessario produrre la sentenza precedente e documentazione sufficiente a dimostrare l'identità storico-naturalistica dei fatti.
- Per accertare l'identità del fatto va confrontata la fattispecie in tutti i suoi elementi costitutivi: condotta, evento, nesso causale e circostanze di tempo, luogo e persona; differenze sostanziali (es. luogo diverso, importo diverso, diversa partecipazione in concorso) possono escludere il ne bis in idem.
- Se la verifica richiede valutazioni probatorie o accertamenti di merito, la questione non è ammissibile in sede di legittimità e deve essere proposta al giudice dell'esecuzione o fatta valere nelle sedi di merito precedenti.
- È prudente sollevare l'eccezione di ne bis in idem già in sede di appello o prima possibile e allegare copia integrale della pronuncia anteriore per evitare problemi di ammissibilità in Cassazione.
- Una chiara rappresentazione documentale della corrispondenza storico-naturalistica aumenta le probabilità che la Corte di cassazione esamini la questione anche se proposta per la prima volta in sede di legittimità.
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