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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32149/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società italiana aveva corrisposto dividendi nel 2008 a una società danese, a sua volta inserita in un gruppo multinazionale con capogruppo statunitense. L'Agenzia aveva contestato l'omessa applicazione della ritenuta alla fonte del 27% sui dividendi, ipotizzando un uso abusivo della Convenzione Italia-Danimarca e la natura meramente interposta della società danese, ritenuta non beneficiaria effettiva dei dividendi. In appello la CTR aveva però rideterminato la pretesa applicando la ritenuta del 5% prevista dalla Convenzione Italia-USA, valorizzando il controllo della capogruppo americana sulla gestione dei dividendi e la sostanziale inesistenza di una struttura operativa della holding danese. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 per asserita introduzione in appello di una nuova domanda dell'Ufficio, fondata sulla Convenzione Italia-USA; 2) violazione dell'art. 10 della Convenzione Italia-Danimarca per erronea nozione di beneficiario effettivo, sostenendo che la holding danese dovesse essere considerata beneficiaria effettiva dei dividendi; 3) violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. per avere la CTR attribuito rilievo decisivo all'assenza di struttura operativa della società danese e trascurato la certificazione dell'autorità fiscale danese. La Cassazione ha respinto il primo motivo, ha accolto il secondo e ha dichiarato assorbito il terzo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo sulla pretesa novità della domanda in appello, perché la richiesta dell'Ufficio di applicare un'aliquota inferiore costituiva solo una riduzione quantitativa della medesima pretesa originaria, ammissibile anche in appello nel processo tributario. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la CTR non aveva accertato correttamente lo status di beneficiario effettivo della società danese secondo i criteri sostanziali elaborati dalla giurisprudenza unionale e di legittimità: non bastava richiamare il controllo della capogruppo statunitense e l'assenza di una struttura operativa, senza verificare se la società danese disponesse effettivamente dei dividendi e se svolgesse una reale attività economica compatibile con il ruolo di holding pura. Il terzo motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese e sull'eventuale domanda restitutoria.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario il divieto di domande nuove non osta alla riduzione quantitativa della pretesa originaria da parte dell'Ufficio, anche se formulata per la prima volta in appello.

  • art. 10, paragrafo 2, lettera a), Convenzione Italia-Danimarca del 5 maggio 1999

    0 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi

    La disposizione convenzionale opera solo se il percettore è il beneficiario effettivo dei dividendi e possiede direttamente la partecipazione nelle condizioni previste; la sua applicazione richiede un accertamento sostanziale della reale titolarità del flusso reddituale.

  • art. 10, paragrafo 2, lettera a), Convenzione Italia-USA del 25 agosto 1999

    5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi

    La Corte lo richiama come parametro usato dalla CTR per ridurre la pretesa fiscale, ma precisa che la questione centrale resta l'accertamento della beneficiaria effettiva secondo i criteri antiabuso.

  • art. 27-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Nel regime madre-figlia, l'esenzione/agevolazione dalla ritenuta può essere disconosciuta se il soggetto interposto non è beneficiario effettivo o se la partecipazione è detenuta allo scopo esclusivo o principale di beneficiare indebitamente del regime fiscale favorevole.

  • art. 10-bis l. n. 212 del 2000

    È richiamato come clausola generale interna che oggi presidia il contrasto all'abuso del diritto/elusione fiscale nella materia dei dividendi madre-figlia.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Viene indicato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale.

  • artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, c.p.c.

    La cassazione con rinvio è disposta per consentire un nuovo esame nel merito da parte del giudice di rinvio, conforme ai principi di diritto enunciati.

  • art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.

  • art. 389 c.p.c.

    Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulla domanda restitutoria.

  • art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Le norme del codice di procedura civile richiamate sono applicabili al processo tributario per effetto del rinvio contenuto in questa disposizione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la riduzione dell'aliquota o della misura della pretesa originariamente accertata non integra di per sé una domanda nuova vietata dall'art. 57 d.lgs. 546/1992, se l'Ufficio mantiene ferma la medesima causa petendi e si limita a riformulare in senso quantitativo la pretesa.
  • Il giudizio tributario è un giudizio di impugnazione-merito: se l'atto impositivo è contestato nel merito, il giudice non deve limitarsi ad annullarlo, ma deve riesaminare la pretesa fiscale e, se del caso, ricondurla alla corretta misura entro i limiti del thema decidendum.
  • In tema di dividendi transfrontalieri e benefici convenzionali/madre-figlia, la nozione di beneficiario effettivo richiede un accertamento sostanziale della disponibilità giuridica ed economica dei flussi, non essendo sufficiente il solo dato formale della titolarità societaria o della residenza fiscale della holding percettrice.
  • L'indagine sul beneficiario effettivo deve essere condotta secondo criteri sostanziali e tramite indici sintomatici autonomi: effettiva attività economica, libera disponibilità dei dividendi e ragioni economiche dell'interposizione societaria; la mera esistenza di un controllo societario a monte non basta da sola a escludere il beneficio.
  • Nel valutare una holding o sub-holding pura non può pretendersi la prova di una struttura operativa commerciale analoga a quella di una società industriale o commerciale, dovendosi tener conto della fisiologica funzione di gestione delle partecipazioni.
  • Quando la decisione di merito omette di verificare se la società percettrice trattenga e utilizzi per sé i dividendi o se li debba ritrasferire a terzi, la motivazione è incompleta rispetto all'accertamento del beneficiario effettivo ed è necessario un nuovo esame sul punto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaAbuso del dirittoNullità

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