Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25196/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la rescissione del giudicato (art. 625 ter cod. proc. pen., ora art. 629 bis) sostenendo di non essere venuto a conoscenza del procedimento a suo carico: aveva eletto domicilio presso un difensore di fiducia alla scarcerazione del 24/01/2014, ma era stato nuovamente arrestato il 17/04/2014 in altra causa e detenuto fino al 10/01/2017; il difensore di fiducia aveva poi rinunciato al mandato per irreperibilità (11/08/2014) e il ricorrente non era più stato personalmente notificato degli atti processuali. La Corte d'appello, in sede di rinvio dalla Cassazione, doveva verificare se la mancata conoscenza fosse incolpevole o attribuibile al comportamento del ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente accertato la mancata conoscenza del processo ma anche la colpa del ricorrente nella mancata informazione del difensore e dei familiari durante la successiva detenzione. La Corte ha considerato concreti elementi indicanti che il ricorrente, conoscendo l'italiano, avendo dimora stabile e avendo già avuto precedenti arresti, poteva e doveva comunicare la propria detenzione al difensore o ai familiari; la sua omissione è stata valutata come volontaria sottrazione o, quanto meno, colposa mancanza di diligenza informativa, idonea a escludere l'incolpevolezza richiesta per la rescissione del giudicato. Il ricorso è pertanto rigettato e le valutazioni della Corte d'appello confermate.

Norme richiamate

  • art. 420 bis, comma 2, cod. proc. pen.

    Citato nella motivazione come normativa che regola la prova della conoscenza del procedimento; la Corte ha ritenuto che la semplice elezione di domicilio anteriore alla vocatio in iudicium non possa di per sé supplire alla prova della conoscenza personale del processo da parte dell'imputato

  • art. 625 ter cod. proc. pen. (ora art. 629 bis cod. proc. pen.)

    Norma che disciplina la rescissione del giudicato per mancata conoscenza del processo: grava sul condannato la prova non solo della mancata conoscenza ma anche dell'incolpevolezza di tale mancata conoscenza; la Corte ha confermato l'onere probatorio e la necessità di dimostrare l'assenza di colpa

  • art. 387 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento al diritto di avvisare familiari o persone di fiducia in caso di arresto; la Corte ha tenuto conto della consapevolezza del ricorrente di tale diritto nel valutare la sua omissione

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione

    Richiamata in punto di regole sulla notifica agli imputati detenuti: la notifica personale all'imputato detenuto è preferibile rispetto a quella presso il domicilio eletto solo se dagli atti emerge chiaramente lo stato di detenzione; l'autorità non è obbligata a verificare il domicilio per ogni imputato

  • Giurisprudenza della Corte EDU

    Richiamata come principio di garanzia sulla necessità di una difesa effettiva; la Corte ha ritenuto la richiamata giurisprudenza coerente con la valutazione sulla effettività della difesa nel caso concreto

Massime di principio

  • La rescissione del giudicato per mancata conoscenza del processo richiede non solo la prova che l'imputato non abbia avuto conoscenza, ma anche che tale mancata conoscenza sia incolpevole: l'onere della prova grava sul ricorrente.
  • L'elezione di domicilio e la nomina di un difensore prima della formale instaurazione del giudizio non generano automaticamente una presunzione di conoscenza del processo da parte dell'imputato se successive vicende (es. detenzione per altra causa) ne hanno impedito la conoscenza.
  • Se l'imputato, pur avendo possibilità concrete (lingua, domicilio stabile, precedenti esperienze di arresto), non informa il difensore o i familiari della propria detenzione sopravvenuta, il giudice può logicamente ritenere che la mancata conoscenza sia attribuibile a colpa dell'imputato.
  • La presenza e l'attività del difensore d'ufficio nel processo non escludono automaticamente la rilevanza dell'assenza di conoscenza personale dell'imputato; tuttavia servono a dimostrare che la difesa effettiva non è stata del tutto pregiudicata.
  • L'autorità giudiziaria non ha l'onere di verificare sistematicamente lo stato detentivo di ciascun imputato prima di notificare atti: la preferenza per la notifica personale al detenuto opera solo se lo stato di detenzione risulta dagli atti.
  • In situazioni analoghe, per ottenere la rescissione del giudicato è utile documentare fattori oggettivi che rendessero impossibile o non prevedibile per l'imputato venire a conoscenza del procedimento (es. impossibilità di comunicazione, assenza di strumenti per informare il difensore, iniziativa di terzi che impedisca la comunicazione).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.