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Ordinanza

Ordinanza n. 192/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600404

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca delle misure di accoglienza disposta dalla Prefettura di Mantova

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente accoglienza)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di revoca delle misure di accoglienza, fondato sul superamento dell’importo dell’assegno sociale per i nuclei monoparentali. La Prefettura aveva rilevato che la ricorrente aveva percepito, dalla stessa società, euro 12.859,87 netti per le mensilità da marzo a dicembre 2025. In sede cautelare la ricorrente ha contestato la legittimità della revoca, evidenziando che l’accertamento della disponibilità di mezzi economici sufficienti avrebbe dovuto essere effettuato con riferimento a un arco temporale minimo di un anno e tenendo conto delle condizioni individuali della straniera e della presenza della figlia minore nel nucleo familiare. L’Amministrazione ha inoltre dedotto, in una relazione depositata successivamente, l’occultamento di risorse finanziarie, sostenendo che la ricorrente avrebbe prodotto solo parte della documentazione richiesta; tale circostanza, tuttavia, non risultava indicata nel provvedimento impugnato.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris perché l’art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. 142/2015 richiede l’accertamento della disponibilità di mezzi economici sufficienti mediante una valutazione riferita, secondo la giurisprudenza richiamata, ad almeno un anno e alle condizioni individuali dello straniero. Il provvedimento prefettizio considerava soltanto una frazione del 2025 e ometteva completamente di valutare la presenza della figlia minore della ricorrente. Il TAR ha escluso che la relazione amministrativa successiva fosse sufficiente a superare tali rilievi, sia perché l’asserito occultamento delle risorse non era stato indicato nel decreto, sia perché non emergevano elementi sufficienti per ritenere volontaria la produzione documentale parziale. Ha riconosciuto anche il periculum in mora, ravvisando nella revoca dell’accoglienza un danno grave e irreparabile. Ha quindi ordinato alla Prefettura di Mantova di riesaminare la fattispecie conformandosi ai rilievi esposti e di depositare il nuovo provvedimento, eventualmente corredato da relazione illustrativa, entro il 16 giugno 2026. La prosecuzione della fase cautelare è stata fissata al 24 giugno 2026; le spese sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. 142/2015

    accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti

    La revoca delle misure di accoglienza per disponibilità di mezzi economici sufficienti richiede una valutazione riferita, secondo la giurisprudenza richiamata dal TAR, a un arco temporale minimo di un anno e alle condizioni individuali dello straniero.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la tutela cautelare richiesta in via incidentale.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

  • art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell’oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • La revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. 142/2015, fondata sulla disponibilità di mezzi economici sufficienti, deve essere preceduta da un accertamento riferito a un arco temporale minimo di un anno e da una valutazione individualizzata delle condizioni economiche e familiari del richiedente.
  • È viziato il provvedimento di revoca dell’accoglienza che consideri soltanto una frazione dell’anno di riferimento e ometta di valutare elementi individuali rilevanti, quali la presenza di figli minori nel nucleo familiare.
  • L’Amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione del provvedimento di revoca mediante una relazione successiva, introducendo per la prima volta circostanze sfavorevoli non indicate nell’atto impugnato.
  • L’asserita produzione parziale della documentazione richiesta non dimostra, in assenza di ulteriori elementi, l’occultamento volontario di risorse finanziarie e non può da sola fondare la revoca dell’accoglienza.
  • La revoca delle misure di accoglienza può determinare un danno grave e irreparabile, idoneo a integrare il periculum in mora per la concessione della tutela cautelare.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneLegittimo affidamentoPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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